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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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56 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAIn quell’occasione la Corte osservava che i suddetti trattamenti pensionisticisono tra loro nettamente differenziati: la pensione di guerra – che presupponel’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forzearmate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa ed è commisurata soloall’entità del danno subìto – ha carattere risarcitorio e non reddituale; lapensione privilegiata ordinaria – che presuppone infermità o lesioni, ascrivibilia causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato edè commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico– non presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di quila negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione diguerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizionesul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in taleimposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiateordinarie (civili e militari).In sostanza la Corte rilevava che la pensione privilegiata ordinaria trovatitolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresentala proiezione di un precedente trattamento economico di servizio del qualecondivide la natura reddituale e quindi la tassabilità; considerazioni che nonappaiono estensibili invece alle pensioni di guerra che rivestono carattere risarcitorio,cui è assimilabile la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogataper le menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva.In realtà devesi osservare che lo stesso concetto era stato già espressodalla Corte costituzionale con una giurisprudenza risalente di cui alla sentenza24 luglio 1981, n. 151 che senza estendere l’esenzione ad altri emolumentipensionistici, non aventi omogeneità di fondamenti, affermava che la pensionedi guerra è un atto risarcitorio e di solidarietà verso chi, a causa di guerra,ed a prescindere da un rapporto di dipendenza, abbia subito menomazioniall’integrità fisica o la perdita di un congiunto, mentre la pensione privilegiataordinaria, che presuppone sempre un rapporto di dipendenza, è concessaper infermità o lesioni ascrivibili a cause di servizio; pertanto, stante ladiversa natura di tali pensioni, è infondata la questione di costituzionalitàdell’art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, per violazione dell’art. 3 Cost.,nella parte in cui non estende anche alle pensioni privilegiate ordinarie civilie militari l’agevolazione dell’esenzione dell’Irpef, prevista per le pensioni diguerra (2).La Suprema Corte, anche di recente, ha aderito pienamente a tale impostazionesistematica propria della Corte costituzionale, avendo ritenuto che intema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per unamalattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell’armadei carabinieri, classificata come «privilegiata» ai sensi dell’art. 67, 2 o comma,d.p.r. n. 1092 del 1973, non gode del regime di esenzione previsto dall’art.34 d.p.r. n. 601 del 1973. Né la sentenza n. 387 del 1989 della Cortecost. consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato soltantoalle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioniriportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorietàdel rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del caratterenon reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivoma alla gravità della menomazione subita. Peraltro, alla prestazione di(2) La sentenza n. 151 del 1981 leggesi in Corr. trib., 1981, 1804, in Giur. imp.,1981, 863 e in Giur. it., 1982, I, 1, 426.

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