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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 25determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dagli studi disettore (23).Tuttavia, si ricorda che già nella stessa circ. n. 31/E del 2007, conriferimento alla valutazione dell’analisi di normalità economica in sededi accertamento, è stato chiarito dalla stessa Amministrazione finanziariache gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione la posizionedel contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione di taliindicatori determini uno scostamento assai rilevante tra i ricavi ocompensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore e che talevalutazione dovrà essere effettuata nell’ambito del contraddittorio, sullabase dei dati ed elementi direttamente acquisiti o offerti dal contribuenteal fine di dimostrare l’eventuale inattendibilità del risultato dell’applicazionedello studio, anche con riferimento ai maggiori ricavi ocompensi derivati dall’applicazione di singoli indicatori di normalitàeconomica. Pertanto, nell’ipotesi in cui, sulla base di tale valutazione,il risultato ottenuto dall’applicazione degli indicatori non possa ritenersiattendibile, gli uffici dovranno adeguare il risultato complessivo ottenutodall’utilizzo degli strumenti presuntivi di accertamento alla concretasituazione del contribuente, depurandolo dai maggiori ricavi ocompensi scaturiti dall’applicazione degli indicatori inattendibili.Peraltro, sempre nell’ottica dell’indagine ricostruttiva svolta inquesta sede, è opportuno tener presente che una più corretta interpretazionedella nuova disciplina degli indicatori di normalità economica èstata compiuta, in seguito, con la circ. del 6 luglio 2007, n. 41/E, incui, anche in conseguenza delle «necessitate» modifiche al decreto del20 marzo 2007 (che ha individuato i predetti indicatori di normalitàeconomica) (24), l’Amministrazione finanziaria ha – avvedutamenevalore degli stessi; 2) la rotazione del magazzino o durata delle scorte; 3) il valoreaggiunto per addetto; 4) la redditività dei beni mobili strumentali.(23) Nel senso che gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinatimediante gli indicatori vengono sommati, dal software ge.ri.co., al ricavo/compensopuntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato applicando la funzione diricavo/compenso dello specifico studio di settore. Pertanto, in caso di incoerenzaad uno o più indicatori di normalità economica, il ricavo o compenso puntuale equello minimo saranno maggiorati in funzione di tale situazione di incoerenza.(24) Si tratta delle modifiche effettuate ad opera del decreto del 4 luglio2007, pubblicato nella Gazz. uff. n. 161 del 13 luglio 2007. Difatti, a seguito dellecorrezioni apportate al decreto ministeriale appena richiamato (introduzione deinuovi commi 1-bis e1-ter nell’art. 4 del decreto del 20 marzo 2007) si è stabilitoche gli accertamenti in base agli studi di settore non possono essere effettuati neiconfronti di contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavio compensi in misura non inferiore al maggiore tra: i) il livello minimo risultantedall’applicazione degli studi di settore, tenendo conto delle risultanze degli indicatoridi normalità economica; ii) del livello puntuale di riferimento risultantedall’applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatorimedesimi.

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