11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA 55legamento con la causa di servizio militare inteso in senso ampio e unitario.L’Agenzia delle entrate, nel costituirsi in giudizio, deduceva che l’esenzioneinvocata dal ricorrente non concerne tutte le pensioni privilegiate militari,ma solo quelle privilegiate tabellari connesse alle menomazioni riportatea causa del servizio militare di leva, aventi perciò natura risarcitoria al paridelle pensioni di guerra, come già statuito da Corte cost. n. 387 del 1989.Talché, secondo l’Ufficio, la pensione privilegiata di che trattasi concorre allaformazione del reddito imponibile in quanto collegata ad un rapporto di servizioed essendo integrativa o sostitutiva delle pensioni ordinarie.La Commissione Tributaria di Macerata, nel rendere la decisione in rassegna,ha pregiudizialmente rilevato che la sentenza della Corte cost. n. 387del 1989 consentirebbe in via interpretativa la equiparazione alle pensioni diguerra non solo della pensione privilegiata militare tabellare, ma anche dellepensioni degli invalidi civili e del lavoro che abbiano carattere risarcitorio,come tali esenti da imposizione, in ragione della natura sostanziale della pensionestessa.Il principio fondamentale che si trae dalla sentenza in rassegna è dunquenel senso che la ratio sottesa alla esenzione della pensione privilegiata militaretabellare è quella di assoggettare alla stessa esenzione tutte le pensioni cheabbiano carattere risarcitorio e non natura retributiva, in quanto collegate aduna menomazione sofferta nell’adempimento di un obbligo legalmente imposto,ex art. 52 Cost.Nella specie, il servizio militare espletato dopo il periodo obbligatorio, qualeprolungamento del servizio di leva, risponde, secondo la sentenza in rassegna,alla stessa ratio giuridica di quest’ultimo servizio, volto com’è al raggiungimentodegli stessi fini istituzionali, di guisa che il beneficio non concerne lamera perdita di un reddito collegato ad un rapporto di natura professionale, madi un vero e proprio risarcimento che lo Stato riconosce ad un soggetto che hasubito un pregiudizio permanente per il fine della difesa nazionale, tanto che iltrattamento privilegiato è rapportato alla menomazione subita.2. – I termini della questione e i precedenti giurisprudenzialiL’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973 stabilisce, fra l’altro, l’esenzione dall’irpefdelle pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennitàaccessorie e degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie.In relazione a tale disposizione, per quanto concerne il rilievo che quiinteressa, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale da partedella Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con ordinanza 5 giugno1987 (in Gazz. uff. n. 9 del 1989) nella parte in cui non estendeva l’esenzionedall’irpef alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di levavittime d’infortunio (c.d. «pensioni militari tabellari»).La Corte costituzionale, con la sentenza n. 387 dell’11 luglio 1989 (1),più volte richiamata dalla decisione in commento, nel ritenere fondata la questionedi legittimità costituzionale estendeva l’esenzione in argomento alle anzidettepensioni privilegiate ordinarie tabellari aventi causa nelle menomazioniriportate dai militari di leva.(1) La sentenza si può leggere in Foro it., 1989, I, 3029; in Rass. Imp., 1989, 1092;einBoll. trib., 1989, 1847. Nello stesso senso, cfr. Corte cost. n. 431 del 1996, in Foro it.,1997, I, 1992 e in Giust. civ., 1997, 884.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!