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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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54 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAil carattere obbligatorio o facoltativo del servizio che non contraddicecon la ricordata ratio.Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve essere dichiarata laesenzione di questo tipo di pensioni privilegiate.Ovviamente non è possibile esaminare l’avvenuta o meno decadenzadalla domanda di rimborso, dato che il presente giudizio concerneatti emessi dalla Agenzia delle entrate e nell’atto impugnato non siparla affatto di decadenza dalla domanda stessa. È il caso di aggiungereche il problema della decadenza avrebbe dovuto essere oggetto diun formale provvedimento soggetto ad impugnazione nei termini, chenon risulta nella specie, tanto da non essere oggetto del ricorso.Tale problema si presenta quindi estraneo alla materia del contendere.L’accoglimento del ricorso avviene, pertanto, entro questi limiti,nel senso che dovrà essere dichiarata non imponibile la pensione nonpercepita dal ricorrente e dovuto il rimborso nella misura, che sarà accertatadalla Agenzia delle entrate di Tolentino.Le spese devono essere compensate stante la delicatezza e difficoltàdella questione che, oltre tutto, è nuova, non esistendo un precedentespecifico in materia <strong>tributaria</strong> che sia stato sottoposto all’attenzionedi questa commissione dalle parti.P.Q.M. – La commissione delibera di accogliere il ricorso.Spese compensate.(Omissis).(*) SOMMARIO: 1. Il fatto e la decisione della Commissione. – 2. I termini della questionee i precedenti giurisprudenziali. – 3. Il trattamento di ferma volontaria: osservazioniconclusive1. – Il fatto e la decisione della CommissioneCon la sentenza in rassegna, la Commissione Tributaria Provinciale diMacerata ripropone la vexata quaestio del trattamento tributario applicabilealla pensione privilegiata militare nel caso in cui il contribuente, compiuto ilperiodo di leva, abbia volontariamente prolungato il servizio militare nel corsodel quale abbia subito un infortunio.Nel caso di specie al giudice tributario era stata sottoposta la questionedella tassabilità o meno della pensione privilegiata ordinaria militare erogataper l’infortunio subito nel corso del periodo successivo al servizio di leva incui il contribuente si era volontariamente raffermato per lo svolgimento dellostesso servizio. Infatti, il ricorrente sosteneva che tale pensione avrebbe dovutoandare esente da irpef ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973, anchese connessa al periodo di ferma volontaria, in ragione della natura della stessanon avente carattere previdenziale, ma risarcitorio e non retributivo-reddituale,dovendosi riconoscere, invece, come da costante giurisprudenza, il col-

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