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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 53Ed invero il servizio di rafferma non ha nulla a che vedere con ilservizio militare professionale, dato che la rafferma è limitata nel tempo(in quel caso a tre anni) e corrisponde al prolungamento normaledel servizio di leva, sempre ispirato dalla ratio di rafforzamento dell’esercitonon permanente in periodo di pace a scopo difensivo dellaPatria.Una diversa interpretazione della normativa creerebbe un problemaevidente di incostituzionalità per disparità di trattamento, quale èstato adombrato dal ricorrente, che però questa commissione non ritienedi dover sollevare, ritenendo che da una interpretazione della normativae cioè dell’art. 67 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, comevoluta dalla Alta Corte risulti chiara la assimilazione del militare di levaal militare in rafferma, essendo la pensione privilegiata concessa adun militare non professionale che si trova in un rapporto con lo Statodel tutto identico a quello proprio del militare di leva. Ed è chiaroche, ove sussistano dubbi, la norma debba essere interpretata nel sensoche sia conforme alla Costituzione e non invece nel senso che non essoconflitti, alla luce proprio della ricordata pronuncia costituzionale.Per tutte si cita la sentenza della Cassazione 22 ottobre 2002, n.14900 che testualmente ha insegnato «in materia di interpretazionedella legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbonoscegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione,e va privilegiata quella ad essa più conforme».Orbene la interpretazione, che è stata fornita in questa sede è piùconforme al dettato della Costituzione, ove si pensi che la pensioneprivilegiata concessa al raffermato non può avere la stessa natura retributivadel militare in servizio permanente, dato che in tal caso, comeosservato esattamente dalla difesa del ricorrente, la pensione privilegiataviene considerata come retribuzione differita in quanto calcolatain funzione della base pensionabile.Invece, nel caso di militare in rafferma, il trattamento privilegiatova rapportato alla menomazione subita, viene sganciato dalla duratadel rapporto di lavoro e non affatto calcolato in base agli anni di servizioprestati o da prestare sino al raggiungimento della età pensionabile.Le sentenze della Corte costituzionale invocate dall’Agenzia delleentrate non contraddicono a tale principio, ma anzi, come esattamenterilevato dal ricorrente, dalle medesime emerge il principio, secondocui non possono essere esentate le pensioni privilegiate comuni, inquanto esse traggono origine da un rapporto di impiego e di servizio evengono determinate in relazione alla base pensionabile, sì da essereconsiderate come anticipato salario differito.Non questo è il caso di militare raffermato, in quanto il periodo diservizio prestato o da prestare non rientra nel calcolo della base pensionale,trattandosi, nella sostanza, di un risarcimento per danni e menomazionipermanenti subite da un militare legato allo Stato da unrapporto di natura precaria, ma connesso con gli stessi fini istituzionalivoluti dalla Costituzione per il caso di ferma per leva, nulla rilevando

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