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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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52 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAquella riconosciuta esente, dato che la ragione della esenzione poggiaessenzialmente sulla natura della pensione stessa, cioè deve essere stabilitose abbia natura risarcitoria e non costituire reddito.La Corte, nella sua motivazione, si riferisce in modo chiarissimoal fatto che la pensione per essere esentata dalla imposizione deve esserecollegata ad una menomazione sofferta nell’adempimento di unobbligo legalmente imposto in attuazione dell’art. 52 della Costituzione.Nella specie, anche il servizio militare dopo il periodo obbligatorio,limitato nel tempo e non avente carattere professionale permanente,risponde alla stessa ratio giuridica del servizio di leva, perché miraal raggiungimento degli stessi fini istituzionali per i quali è previsto ilservizio di leva e cioè la difesa della patria, che costituisce la fontestessa per la previsione del servizio di leva.E ciò espressamente si ricava dallo spirito di questa decisione, cheassimila peraltro nell’esenzione le pensioni erogate alle vittime di infortuniosul lavoro, per l’alto carattere sociale del lavoro, quale elementofondamentale e portante della tutela costituzionale, allo stessomodo in cui è tutelata l’attività di difesa della Patria, che costituiscealtro bene fondamentale della stessa Costituzione.In sostanza, la ratio della assimilazione alle pensioni di guerra èduplice: deve trattarsi di conseguenza a menomazioni riportate in serviziodi leva o equiparato, come nel caso di rafferma limitata nel tempo,e deve trattarsi di danno subito dal cittadino che esegue attività dipreminente interesse costituzionale, purché non sia legato da un rapportopermanente di natura professionale, civile o militare che sia e sitrova, quindi, a subire menomazioni che lo rendono in tutto o in parteinvalido per la sua attività lavorativa futura.Ed è chiaro che il caso di rafferma limitata nel tempo è diversadalla posizione del militare professionale, dato che quest’ultimo godedi una stabilità nel servizio e di guarentigie professionali del tutto nonricorrenti nel caso di militare solo raffermato.Non si tratta, quindi, di mera perdita di un reddito collegato ad unrapporto di natura professionale, ma di un risarcimento che lo Stato riconoscead un soggetto che ha subito un pregiudizio permanente per ilfine della difesa nazionale, allo stesso modo del militare o del civilecoinvolto in fatti di guerra.È vero che, come peraltro osservato dalla Agenzia delle entrate,non può essere riconosciuta natura risarcitoria alle pensioni privilegiateordinarie comuni, siano esse civili che militari, così come risultadalla stessa motivazione della sentenza de qua. Ma è chiaro che, comeemerge anche da tutto il complesso della decisione, la Corte costituzionalesi riferiva alle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», cioèquelle previste dalla legge generale in materia pensionistica, nel casodi civile o militare professionale, ma non alle pensioni privilegiateconcesse in riferimento ad un servizio militare di rafferma. Esso, anchese non obbligatorio in senso stretto, tuttavia è equiparabile per ilfine al servizio di leva.

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