11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PARTE SECONDA 51Precisa, poi, sempre la difesa dell’Agenzia delle entrate che la ordinanzadella Corte cost. n. 390 del 1997 ha chiaramente affermatoche la pensione privilegiata concorre alla formazione del reddito imponibile,in quanto collegate ad un rapporto di servizio ed essendo integrativeo sostitutive delle pensioni ordinarie.Si oppone poi all’ordine di rimborso delle somme oggetto delleritenute operate sulla pensione privilegiata, oltre che dalle maggiorisomme versate a seguito delle dichiarazioni dei redditi, previa acquisizionedei conteggi delle trattenute alla fonte presso l’amministrazioneerogante.Infatti una tale istanza presuppone il rispetto dei termini volutidalla legge a pena di decadenza; termini che dovranno essere verificatidalla stessa commissione, tenuto conto che la istanza di rimborso èstata presentata il 5 febbraio 2002.Conclude, quindi, per la reiezione del ricorso in via principale edin subordine per la verificazione da parte della commissione del rispettodei termini di decadenza ai fini della presentazione delle istanzedi rimborso.La commissione, dopo essersi riservata di decidere ex art. 35 deld. lgs. n. 546 del 1992, in data 17 ottobre 2006, pronunciava la sentenzacome da dispositivo in atti.Motivi della decisione. – Osserva la commissione che, ai fini dellasoluzione in merito alla delicata questione sollevata nel ricorso di cuisi tratta, se cioè le pensioni privilegiate riconosciute ad un militare cheabbia compiuto il periodo di leva e che sia stato raffermato (nella speciecon il grado di Vice Brigadiere presso il Comando Legione deiCarabinieri di Bari) ed abbia subito un infortunio per causa di servizio,possano godere della stessa esenzione riconosciuta dalla Corte costituzionaleper le pensioni privilegiate ordinarie erogate in caso dimenomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, si debbanecessariamente esaminare se le due ipotesi di concessione della pensioneprivilegiata siano assimilabili o meno ai fini fiscali.Ed in particolare si deve stabilire se questa pensione privilegiataabbia natura risarcitoria e come tale possa essere assimilata alle pensionidi guerra, così come ritenuto dalla Corte costituzionale per il casodi pensione privilegiata concessa ad un militare in servizio di leva.Esaminando la sentenza della Corte dell’11 luglio 1987, n. 387,osserviamo che la equiparazione della pensine privilegiata militare tabellareè stata effettuata con limitato riferimento alle pensioni di guerra,ma si raffronta anche con le pensioni degli invalidi civili e di lavoroe cioè a tutte le pensioni che abbiano carattere risarcitorio.Se è vero che la Corte costituzionale ha parlato di pensione privilegiatamilitare tabellare, quale è quella concessa al militare di leva,tuttavia la ratio della decisione è quella di assoggettare alla esenzionedella imposizione diretta tutte le pensioni che abbiano carattere risarcitorioe non abbiano natura retributiva. Non è quindi decisivo osservareche la Corte ha parlato espressamente di pensione tabellare, quale

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!