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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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50 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAaffermano che le pensioni privilegiate hanno natura risarcitoria e nonretributiva.Si propone, in subordine, una complessa questione di costituzionalità,rilevante ove non si accettassero le tesi formulate dal ricorrentein via principale.Le conclusioni di cui al ricorso sono consequenziali a questa impostazioneed, in particolare, mirano ad ottenere la declaratoria dellanon imponibilità della pensione, l’ordine di rimborso delle ritenute effettuatedalla Direzione Provinciale del Tesoro prima e dall’inpdappoi, ed anche il rimborso delle maggiori somme versate dal ricorrentea seguito delle relative dichiarazioni dei redditi.In subordine, chiedono che sia sollevata questione di costituzionalitàdelle norme che regolano la materia.Nel costituirsi in giudizio, la Agenzia delle entrate ufficio di Tolentino,ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando che la esenzioneinvocata dal ricorrente non riguarda tutte le pensioni privilegiatemilitari, ma solo la pensione privilegiata ordinaria tabellare, in quantoha natura risarcitoria assimilata alla pensione di guerra.Fa presente ulteriormente che la Corte cost. n. 387 del 1989, hariconosciuto la illegittimità costituzionale dell’art. 34, 1 o comma, deld.p.r. n. 601 del 1973, limitatamente però alle pensioni privilegiateconseguenti alle menomazioni riportate a causa del servizio militare dileva. Invece in questo caso si tratta di pensione privilegiata conseguentea cause di servizio verificatesi successivamente all’adempimentodel servizio militare di leva.Confuta poi l’ufficio le due tesi alternative illustrate nel ricorso,assumendo che tutte e due le ipotesi non costituiscono una valida baseper dimostrare una tale esenzione, ove si consideri che l’infortunio percause di servizio è avvenuto in costanza di rafferma triennale, dopo ilcompimento del servizio di leva.Risulta dal Foglio Matricolare che l’infortunio si è verificato allorquandoil ricorrente prestava servizio con il grado di Vice Brigadierepresso il Comando Legione Carabinieri di Bari, ben oltre un annodopo il compimento del servizio militare di leva.Ed invero in tutte e due le prospettazioni del ricorso non è possibilerinvenire dimostrata la natura risarcitoria della pensione, comecalcolata in modo avulso dagli anni di servizio prestato, tenuto contoche tale pensione è stata calcolata sulla base dell’ultimo stipendio opaga percepiti, aumentati alcuni assegni o indennità.La Corte costituzionale ha equiparato la pensione privilegiata concessaad un militare arruolato per la ferma ordinaria alle pensioni diguerra, senza che si possa estendere tale equiparazione ad altre ipotesi,come al caso di rafferma.Anche in altre decisioni come quelle n. 151 del 1981, n. 59 del1994, n. 431 del 1996 è stato affermato che le pensioni privilegiate ordinarieavrebbero carattere retributivo, avendo come presupposto ilrapporto di impiego o di servizio, considerato anche che la entità è,comunque, calcolata in relazione alla base pensionabile.

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