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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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L’imponibilità della pensione privilegiata ordinaria militare (*)Se un militare, compiuto il periodo di leva, durante il servizio diferma volontaria, subisce un infortunio per causa del servizio, il relativotrattamento economico può godere della stessa esenzione riconosciutadalla Corte costituzionale per le pensioni privilegiate ordinarieerogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva.Infatti, l’esenzione poggia sulla natura risarcitoria e non redditualedella medesima; e pertanto deve ritenersi che il servizio militare prestatodopo il periodo obbligatorio di leva risponde alla stessa ratiodel servizio militare di leva, inteso in senso unitario, posto che non sitratta della mera perdita di un reddito collegato ad un rapporto dinatura professionale, ma di un risarcimento riconosciuto al militare inragione del pregiudizio subito per il fine della difesa nazionale.Comm. trib. prov. Macerata, sez. IV, 27 ottobre 2006, n. 109.(Omissis). – Svolgimento dei fatti. – ..., difeso, ...ha impugnato dinanzia questa commissione il provvedimento dell’Agenzia delle entratedi Tolentino, prot. 8054 del 21 marzo 2005, con il quale è stata respintala domanda di esenzione fiscale e di rimborso delle ritenute irpefex artt. 37 e 38 operate sulla pensione privilegiata militare iscrizionen. 4836224.Si sostiene nel ricorso che il ricorrente è titolare della pensioneprivilegiata militare n. in pagamento presso l’inpdap di Macerata, cheè stata concessa ai sensi dell’art. 67, 2 o comma del d.p.r. n. 1092 del1973, essendo stato riformato per infermità dipendenti da causa di servizioprima di avere raggiunto l’anzianità minima per conseguire lapensione ordinaria o di quiescenza prevista dall’art. 52 dello stesso t.u.n. 1092 del 1973.Tale pensione, a parere del ricorrente, è esente dall’irpef per dueragioni diffusamente illustrate nel ricorso stesso, e cioè 1) per esserestata la infermità riportata durante il servizio utile alla leva, in quantotale servizio è stato esentato dall’irpef ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n.601 del 1973 come asserito dalla circ. n. 104/e/2000 del ministero dellefinanze, anche se il militare era in ferma volontaria; 2) perché talepensione non aveva natura previdenziale, perché concessa ex art. 67citato, e non ai sensi degli artt. 52-54 ovvero ai sensi dell’art. 67, 4 ocomma del medesimo T.U.In sostanza, in tutte e due le ipotesi la sottoposizione ad irpef nonè dovuta, trattandosi, come da costante giurisprudenza, di pensioneprivilegiata contratta per causa di servizio militare e, quindi, aventenatura risarcitoria e non retributiva.Si richiamano, all’uopo, sentenze della Corte dei conti, secondasezione centrale n. 134 del 1998, n. 167 del 1998, n. 362 del 2003,della Cassazione, sezione lavoro 11 agosto 1993, n. 8619, ed altre, che

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