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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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46 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAmercato sarebbe poi assai problematico stabilire un valore di entrata per queibeni che all’estero godono di un regime di esenzione, come per esempio inmolti Paesi per le partecipazioni azionarie (regimi di participation exemption)(28). In tal caso, infatti, nonostante l’astratta applicazione di una exit taxal momento del trasferimento di sede verso l’Italia, non si avrebbe, di fatto,alcun prelievo, proprio in forza del predetto regime di esenzione delle plusvalenze,regime che – come noto – mira ad evitare la doppia imposizione diutili societari che sono già tassati al momento della produzione. L’applicazionedel criterio per cui il Paese di destinazione deve riconoscere il valore dimercato dei beni in entrata consente invece di superare l’evidente impasse interpretativaed evitare un’indebita ingerenza nella sovranità fiscale del Paesedi provenienza del contribuente. Se tale Paese ha rinunciato al prelievo o loha differito non si può comunque giustificare un’intrusione da parte del Paesedi destinazione, che si approprierebbe indebitamente di plusvalori latenti maturatiall’estero e nell’ambito di un diverso ordinamento fiscale.D’altra parte, cosa sarebbe successo se, in un caso simile a quello esaminatodalla risoluzione n. 67/E del 2007, dopo il trasferimento dalla Germaniaall’Italia il soggetto tedesco avesse mantenuto i suoi beni nell’ambito di unastabile organizzazione in territorio tedesco? Il fisco tedesco non avrebbe esercitatoalcun prelievo, mantenendo intatta la sua potestà impositiva sui beniconfluiti nella stabile organizzazione e sospendendo quindi il realizzo fiscalein attesa della cessione o della dipartita di quei beni dall’ordinamento fiscale.Ebbene, anche in un caso siffatto, pare che l’Agenzia delle entrate avrebbecomunque dovuto riconoscere al cittadino tedesco che si stava apprestando adassumere la residenza fiscale in Italia il nuovo valore fiscale di quegli stessibeni (pur rimasti nella s.o. tedesca), pari a quello di mercato al momento dell’entratanel nostro ordinamento. Questo, a ben vedere, per le stesse identicheragioni che hanno indotto l’Agenzia a riconoscere il valore di mercato comecosto base ai fini fiscali italiani nel caso della risoluzione n. 67/E, ove la potestàimpositiva tedesca non è stata sospesa ma affermata immediatamente(pur, come detto, con differimento del prelievo fino al realizzo) (29).(28) La letteratura sui regimi di tassazione degli utili societari ed il rapporto societàsocinel diritto tributario è vasta: da ultimo si veda Fedele, La nuova disciplina Ires: i rapportifra soci e società, inRiv. dir. trib., 2004, I, 465; Id., I rapporti fra società e soci, inLa riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienzeconcrete, Milano, 2006; Menti, L’imposizione degli utili da partecipazione societaria, Padova,2007.(29) Contra Zizzo, op. cit., supra, nota 22, cui pare opporsi invece la circolare 31 ottobre2007, n. 67 di Assonime, cit., nota 72. Argomento connesso a quello qui trattato è quelloconcernente il trasferimento di beni tra casa madre e stabile organizzazione (e viceversa).Sempre prendendo spunto dal caso Italia-Germania, la recente Unternehmensteuerreform <strong>2008</strong>tedesca ha introdotto un nuovo regime di imposizione sull’espatrio (c.d. exit tax). Ai sensi dellanuova disposizione, il Fisco tedesco assoggetta a tassazione non solo il trasferimento dellaresidenza all’estero da parte di un contribuente tedesco (e ciò solo in alcuni casi e con precisemodalità procedurali che mirano a rendere tale regime compatibile con i principi comunitaridescritti dalla Corte di giustizia nelle cause Lasteyrie du Saillant, C-09/02 ed N, C-470/04) ma anche il trasferimento di assets dalla stabile organizzazione di un soggetto non residentea vantaggio della casa madre (v. Englisch, Reform of the Reorganization Tax Act andRelated Changes, inEuropean Taxation, July 2007, 344 e 345). Si tratta delle c.d. Funktionsverlagerungen,le quali sono assoggettate a prelievo in base al valore normale dei beni trasferiti(sia materiali che immateriali, come le liste clienti, il know how, i marchi, ecc.). Benchéla disposizione abbia già sollevato le critiche dei primi commentatori in base alla presun-

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