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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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40 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAscale (10). Come si dirà oltre, però, non si condivide questa impostazione,posto che il mantenimento dei valori storici, sebbene accompagnato dal creditod’imposta, regalerebbe al Paese di destinazione (l’Italia) plusvalori tassabiliche sono maturati altrove (11); allo stesso modo questo sistema lascerebbe ilnostro Erario esposto all’importazione di minusvalori maturati all’estero manon ancora riconosciuti nel bilancio del soggetto trasferito (12).La questione è stata recentemente studiata anche a livello comunitario.La Commissione europea, infatti, ha pubblicato uno studio intitolato «Tassazionein uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli StatiMembri» (13), nel quale si fa anche riferimento alla direttiva n. 19 del 2005,che modificando la direttiva fusioni n. 434 del 1990 ha introdotto una specificadisciplina per il trasferimento di sede di SE (società europea) e SCE (societàcooperativa europea). La comunicazione riprende la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia già richiamata (casi Lasteyrie e N.) e sostiene tra l’altroche la soluzione della questione dovrebbe tener conto del criterio di «territorialitàfiscale, affiancato da un elemento temporale, vale a dire la residenzasul territorio nazionale nel periodo in cui si è verificato il guadagno imponibile».Sebbene ciò sia affermato in relazione al regime dei Paesi di origineche perdono la loro potestà impositiva sui beni in occasione del trasferimentodi residenza, pare però opportuno, nell’ambito di un mercato unico, adottaresimmetricamente lo stesso criterio per il Paese di destinazione dei beni. E anchequesto pare chiaro sia alla Commissione europea stessa (14) che allaCorte di giustizia (15), la quale intravedendo la necessità di coordinamentotra i sistemi fiscali interessati dal trasferimento raccomanda ai Paesi membridi origine e di destinazione di tenere conto, oltre che dei plusvalori maturatiprima del trasferimento per l’eventuale affermazione della potestà impositivadello Stato della fonte, anche dei minusvalori che potrebbero infine essererealizzati, a causa per esempio di una svalutazione dei beni dopo il trasferimentodi residenza. Ebbene, è chiaro che in questa ipotesi, data la separazionedei sistemi fiscali oggi esistenti a livello comunitario, il criterio del valorecorrente come base per il trapasso dei beni da una giurisdizione all’altra èquello più efficiente e gestibile, quantomeno per i beni assoggettati al regimedei redditi d’impresa (16).(10) Ciò che del resto non avviene nemmeno in Italia, dove l’art. 166 t.u.i.r. ha comunqueuna portata applicativa specifica in riferimento alle imprese commerciali e non invecegeneralizzata.(11) Wheeler, What The Merger Directive Does Not Say, in European Taxation,1995, 143; Michelutti, Le fusioni transfrontaliere, inManuale di finanza straordinaria, Milano,2006, 515; de’Capitani, The ECJ Rules on Exit Taxes, cit.(12) Nel caso di soggetti che lo redigono, posto che, come nel caso della risoluzionen. 67/E del 2007 può ben darsi il caso che il trasferimento di residenza sia effettuato dasoggetti diversi, come le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa.(13) Commissione europea, COM(2006) 825 definitivo, del 19 dicembre 2006.(14) Comunicazione del 19 dicembre 2006, cit., 5.(15) Corte di giustizia, 7 settembre 2006, C-470/04, N., in Racc. I-7409, par. 54 dellasentenza.(16) V. de’Capitani, The ECJ Rules on Exit Taxes, cit. per alcune ipotesi applicative.Un’ultima, ormai quasi ovvia constatazione, attiene all’importanza della Corte di giustizianella formazione e nello sviluppo del diritto tributario, sia a livello comunitario che dei singoliPaesi membri: la Corte attua infatti di continuo una lenta ma inesorabile «integrazionenegativa» attraverso la sua giurisprudenza. Prima ancora delle exit taxes e della disciplina

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