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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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38 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAquesito sopra descritto in relazione alle partecipazioni nella società tedesca(una GmbH).In riferimento a questa ipotesi, peraltro, trova diretta applicazione la specificadisciplina contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioniconclusa tra l’Italia e la Germania. L’art. 13 della Convenzione ed il punto n.12 del suo protocollo, infatti, prevedono chiaramente che in casi come quelloprospettato il Paese di destinazione riconosca al contribuente il valore correntedei beni assoggettati all’imposta in uscita nel Paese di origine.La risoluzione diviene più interessante però in relazione alla secondaipotesi prospettata dal contribuente interpellante. In questa seconda ipotesi,infatti, prima del trasferimento della residenza della persona fisica, la societàpartecipata avrebbe trasferito anch’essa la sua residenza in Austria. Questoavrebbe però comportato l’inapplicabilità della convenzione Italia-Germania,la quale come visto disciplina espressamente la fattispecie del trasferimentodi residenza prevedendo che nel caso delle partecipazioni «rilevanti» il Paesedi destinazione riconosca il valore corrente dei beni che lo Stato di partenzaabbia assoggettato (o, in seguito alle recenti modifiche «imposte» dalla Cortedi Giustizia, assoggetterà al momento dell’effettivo realizzo) ad exit tax.In questa seconda fattispecie, pertanto, l’Agenzia delle entrate non potevarisolvere la questione interpretativa con il mero richiamo del protocollodella convenzione. Sul punto, riconosciuta la mancanza di disposizioni specifichenel nostro ordinamento tributario, l’Agenzia è stata quindi costretta adindividuare un criterio generale. Tale criterio viene ben descritto nella risoluzione,secondo la quale il trasferimento della residenza in Italia del contribuenteinteressato, benché non disciplinato dalla Convenzione, deve comunqueportare al riconoscimento del valore teorico/corrente assoggettato al prelievoin uscita in Germania. Per l’Agenzia occorre dunque rispondere al quesitonel senso che «il costo fiscale attribuibile alla partecipazione di chi trasferiscela propria residenza dalla Germania in Italia possa comunque esseredeterminato in base al valore “teorico”, così come stimato dall’erario tedescoal fine di assoggettare a tassazione il socio in occasione della sua partenza. Inassenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Statomembro di partenza di una normativa exit tax applicabile alle persone fisiche,il ricorso a tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardare ildiritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l’effettivo incremento di valoredelle partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomenidi doppia imposizione che salti d’imposta».3. – I principi ricavabili dalla risoluzione n. 67/E in materia di trasferimentodi residenza e la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliereOrbene, in base a quanto sopra, la risposta dell’Agenzia non può dirsidefinitiva, nel senso che non è chiaro se il riconoscimento fiscale del valore«teorico» sia subordinato all’applicazione di una exit tax oppure sia, comeparrebbe più corretto concludere, automatico.In questa ultima direzione, infatti, pare importante valorizzare l’incisoper cui il riconoscimento del valore teorico serve a garantire che il prelievoavvenga nel Paese in cui la plusvalenza è maturata, a prescindere dall’applicazionedi una exit tax, che tra l’altro potrebbe essere effettiva o solo formale,come nel caso dei regimi di participation exemption. Resta però una certacautela dell’Agenzia che ancora non si è spinta fino a riconoscere il valore dimercato come nuovo valore fiscale da attribuire ai beni in entrata, a prescin-

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