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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 37me italiano di exit taxation ricalca, salvo un aspetto, il regime previsto dalladirettiva 434/90/CEE in materia di fusioni, ai sensi della quale i beni dellasocietà incorporata/scissa/conferente che, a seguito dell’operazione straordinaria,non confluiscono in una stabile organizzazione nel Paese della fonte(quello della società incorporata) non sono coperti dal regime di neutralità fiscalealtrimenti garantito dalla direttiva. Questo meccanismo, pur criticato daalcuni per un’ipotizzata violazione del diritto comunitario primario (3), costituisceil compromesso tra l’esigenza di concedere la neutralità fiscale per leoperazioni di riorganizzazione transfrontaliere all’interno della Comunità europeae quella di garantire la ragion fiscale dei Paesi di residenza, che diversamentevedrebbero sfuggire, oltre alla società incorporata, anche i plusvaloriaccumulatisi nel loro territorio (o meglio, nella loro giurisdizione fiscale).Il testo unico non contiene invece alcuna disposizione in riferimento alfenomeno opposto del trasferimento della residenza in Italia. Proprio tale fattispecieè stata analizzata dalla risoluzione n. 67/E dello scorso 30 marzo2007.2. – La risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007La fattispecie portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguardavauna persona fisica residente in Germania che deteneva un pacchetto di partecipazioniin una società tedesca. Questo pacchetto di partecipazioni ammontavaa più del 25 per cento del capitale sociale, sicché la perdita della residenzafiscale in Germania, prospettata dal contribuente nell’interpello presentato all’Agenzia,avrebbe comportato l’applicazione della exit tax tedesca (pur conla previsione di un meccanismo di sospensione del prelievo fino al momentodell’effettivo realizzo, misura questa introdotta in Germania per adeguare ilsistema ai principi stabiliti in materia dalla Corte di giustizia con la sentenzaLasteyrie du Saillant, C-9/02, dell’11 marzo 2004 (4)).Per questo motivo il contribuente chiedeva all’Agenzia delle entrate dichiarire se il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione avrebbedovuto riflettere il valore (corrente) assoggettato alla exit tax tedesca, piuttostoche quello storico di acquisto. È evidente che in quest’ultima ipotesi sisarebbe infatti verificato un fenomeno di doppia imposizione su un medesimoplusvalore nel momento in cui il soggetto avesse poi ceduto davvero la partecipazionesocietaria dopo essersi trasferito in Italia (5).Il quesito posto dal contribuente in realtà poneva due ipotesi. Nel primocaso il soggetto interessato richiedeva all’Agenzia di fornire una risposta alUnion, nota a Corte di giustizia, 11 marzo 2004, Lasteyrie du Saillant, C-9/02, retro, 2004,II, 1139.(3) Romano, cit.; ed effettivamente, nell’ambito dell’Unione Europea esisterebbe inastratto la possibilità di garantire le ragioni impositive del Paese della società incorporataanche attraverso meccanismi meno impeditivi delle libertà fondamentali garantite dal Trattato,con l’utilizzo di strumenti come lo scambio di informazioni e l’assistenza nella riscossione.(4) Al riguardo, v. anche Corte di giustizia, 7 settembre 2006, C-470/04, N., inRacc.I-7409, relativamente al regime olandese.(5) V. infra nota 29 per la problematica applicazione del credito d’imposta in alcunefattispecie in cui lo Stato della fonte assoggetta a tassazione materia imponibile in assenzadi ipotesi tipicamente realizzative.

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