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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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36 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAso riguarda solo partecipazioni in società fiscalmente residenti in unodegli Stati contraenti all’atto del mutamento di residenza fiscale delsocio (Germania e Italia).Ad ogni modo, la scrivente Agenzia ritiene che nella fattispecieda ultimo esaminata il costo fiscale attribuibile alla partecipazione dichi trasferisce la propria residenza dalla Germania in Italia possa comunqueessere determinato in base al valore «teorico», così come stimatodall’erario tedesco al fine di assoggettare a tassazione il socio inoccasione della sua partenza.In assenza di una specifica disciplina interna e considerata la vigenzanello Stato membro di partenza di una normativa exit tax applicabilealle persone fisiche, il ricorso a tale criterio appare infatti nonsolo il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nelquale si è avuto l’effettivo incremento di valore delle partecipazioni,ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizioneche salti d’imposta. (Omissis).(*) SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007. – 3. I principiricavabili dalla risoluzione n. 67/E in materia di trasferimento di residenza e ladisciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere. – 4. Conclusioni.1. – IntroduzioneLa recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate in materia di trasferimentodi residenza in Italia offre lo spunto per alcune riflessioni su tale fattispecie,le quali peraltro possono riverberare i loro effetti in una varietà di fattispecieanche diverse dal semplice trasferimento della residenza fiscale all’internodel Paese (1).Come noto, ai fini delle imposte sui redditi, il fenomeno del trasferimentodi residenza è disciplinato dall’art. 166 del testo unico, il quale però, confinalità in parte antielusiva, ma soprattutto di tutela della base imponibile italianae coerenza del sistema fiscale, guarda soltanto ai trasferimenti versol’estero di determinati soggetti (imprenditori commerciali). Tale disposizioneprevede in particolare l’imposizione dei plusvalori latenti sui beni aziendaliche a seguito del trasferimento di residenza fuoriescano dalla sfera impositivaitaliana, non confluendo invece in una stabile organizzazione italiana del soggetto(a quel punto) non residente. Come sottolineato da più parti (2), il regi-(1) Agenzia delle entrate, risoluzione 30 marzo 2007, n. 67/E.(2) Marino, La residenza, Padova, 1999, 234; Maisto, La residenza fiscale delle personefisiche emigrate in stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, inRiv. dir. trib.,1999, IV, 51; Melis, Profili sistematici del «trasferimento» della residenza fiscale delle società,inDir. e prat. trib. int., 2004, 13; Romano, Sull’illegittimità delle imposizioni fiscaliconnesse al trasferimento di residenza all’interno dell’Unione europea, inRass. trib., 2004,1291; de’Capitani, The ECJ rules on exit taxes and fundamental freedoms: some thoughtson the perspective for the tax treatment of the transfer of residence within the European

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