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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 35come di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai parr. 1, 2e3,sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.La disposizione n. 12 del protocollo allegato alla Convenzioneintegra il richiamato art. 13, prevedendo che se uno Stato contraenteassoggetta ad imposizione – in occasione del trasferimento della residenzadi una persona fisica in un altro Stato – la plusvalenza derivanteda una partecipazione rilevante in una società residente, l’altro Stato,in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione, dovrà determinarela plusvalenza tassabile assumendo come costo d’acquisto il valoreteorico della partecipazione adottato dal primo Stato al momento dellapartenza della persona fisica. Per partecipazione «rilevante» si intendeuna partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento.In base alla norma convenzionale, dunque, lo Stato ove il sociotrasferisce la propria residenza deve riconoscere come costo fiscaledella partecipazione il valore normale della stessa, così come determinatodal primo Stato al fine di assoggettare a tassazione il socio in occasionedella partenza dello stesso.Si tratta di stabilire se tale norma sia applicabile al caso in esame.Al riguardo, si osserva che per l’applicazione della norma in discorsonon occorre che l’imposta sulla plusvalenza dovuta nel primoStato sia effettivamente pagata dal socio, essendo a tal fine sufficienteche l’amministrazione finanziaria di tale Stato provveda, in applicazionedella legislazione sulla exit tax, a determinare il valore normaledella partecipazione e, dunque, a calcolare la plusvalenza da assoggettarea tassazione, liquidando l’imposta dovuta.Tale condizione risulta soddisfatta nel caso di specie atteso che, inbase alla legislazione fiscale tedesca, l’imposta dovuta sulle plusvalenzeinsite nelle partecipazioni detenute da persone fisiche viene comunqueliquidata dall’Erario, pur essendone sospesa la riscossione qualora– come nel caso in esame – la residenza sia trasferita in uno Statomembro dell’Unione Europea.Ne consegue che il costo fiscale della partecipazione detenuta dalsocio che trasferisce la propria residenza in Italia sarà determinato – inconformità con la citata normativa convenzionale – assumendo il valorenormale della stessa, così come stimato dal fisco tedesco al momentodella cessazione della residenza del socio in Germania.Venendo al caso in cui la società tedesca partecipata sia trasformatain Società Europea e la sua sede sia trasferita dalla Germania all’Austriapoco prima che l’interpellante trasferisca la sua residenza fiscalein Italia, si osserva che – in base alla legislazione tedesca – iltrasferimento della sede della citata società in Austria non esplica alcunaconseguenza fiscale per i soci. Solo il trasferimento della residenzadel socio, infatti, comporta il realizzo e la tassazione – secondole modalità descritte – della plusvalenza insita nella sua partecipazionenella Società Europea.Con riferimento alle modalità di determinazione in Italia del costofiscalmente riconosciuto della partecipazione, si evidenzia che, in taleipotesi, non può trovare applicazione il menzionato par. 12, poiché es-

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