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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata di beninella sfera impositiva italiana (*)Ai sensi del punto n. 12 del protocollo allegato alla Convenzione Italia-Germania, se una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscaledalla Germania all’Italia, il costo fiscale della partecipazione che eglidetiene in una società di capitali fiscalmente residente in Germania, dacomputare al momento della sua eventuale cessione per determinare laplusvalenza tassabile in Italia, coincide con il valore «teorico» individuatodal Fisco tedesco all’atto del trasferimento in Italia.La norma richiamata non opera invece se la società tedesca partecipataviene trasformata in Società europea e la sua sede trasferitain uno Stato membro diverso dall’Italia prima che il socio trasferiscala residenza fiscale in Italia, poiché la disposizione convenzionale èapplicabile solo se a tale data la partecipata abbia ancora la residenzafiscale in Germania.Tuttavia, anche nel caso di inapplicabilità dell’art. 12 del suddettoProtocollo il valore da assumere per la partecipazioni ai fini fiscaliitaliani dopo il trasferimento di residenza è comunque quello teoricostabilito in Germania al momento del trasferimento. In assenza di unaspecifica disciplina interna e considerata la vigenza nello Stato Membrodi partenza di una exit tax applicabile alle persone fisiche, il ricorsoa tale criterio appare infatti non solo il più idoneo a salvaguardareil diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l’effettivo incrementodi valore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al finedi evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d’imposta.Agenzia delle Entrate, ris. 30 marzo 2007, n. 67.(Omissis). Testo. – Con l’interpello specificato in oggetto, concernentel’interpretazione dell’art. 9, 3 o comma, del d.p.r. n. 917 del1986, è stato esposto il seguenteQuesito. – Il richiedente, cittadino tedesco fiscalmente residente inGermania, intende trasferirsi in Italia insieme alla propria famiglia adecorrere dal 1 o luglio 2007. È titolare di una partecipazione del 25per cento in una società tedesca a responsabilità limitata fiscalmenteresidente in Germania (una GmbH). Per la legislazione fiscale tedesca,all’atto del trasferimento all’estero della residenza del socio, le plusvalenzelatenti della partecipazione – pari alla differenza tra il valorenormale e il loro costo fiscale – si considerano realizzate e sono assoggettatea tassazione. Ove la residenza sia trasferita in uno Statomembro dell’Unione Europea, la tassazione della plusvalenza è sospesafino al momento dell’effettivo realizzo, in armonia con quanto stabilitodalla Corte di giustizia nella sentenza 11 marzo 2004, causaC-9/02. La sospensione della exit tax viene tuttavia revocata se il sociotrasferisce la partecipazione a titolo gratuito a persone che, benché

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