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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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32 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA6. – Considerazioni conclusiveConclusivamente, più di un secolo è trascorso da quando l’istituto dell’accertamentocon adesione ha fatto il suo ingresso nel sistema tributario. Lecontinue evoluzioni della sua disciplina e, parallelamente, dell’ordinamentotributario in cui l’istituto si inserisce, reclamano costante attenzione e contribuiscono,indubbiamente, ad aumentare dubbi ed incertezze sia in campo teoricoche pratico.Bisogna prendere atto che l’ultima revisione del concordato ad opera deld.lgs. n. 218 del 1997 è stata cruciale e potenzialmente innovativa e ha polarizzatol’attenzione della giurisprudenza, divisa nell’ammettere la possibilitàche le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994 possano accederealla nuova normativa.A fronte di tale quadro, di un orientamento giurisprudenziale non univoco,sarebbe ancora più necessario che la dottrina procedesse a sistematizzareil dato positivo ed i condizionamenti ai quali il vigente ordinamento tributariodeve ritenersi esposto, a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni. Ciòal fine di ridurre le difficoltà interpretative e di coordinamento tra normativaanteriore e posteriore, le quali, in caso contrario, potrebbero rappresentare unproblema, qualora al contribuente venga negato un concordato di cui il medesimopotrebbe legittimamente fruire.dott. ELISA MANONIgrado Trento, 28 novembre 2003, n. 95, cit., loc. cit., 482 ss. La Commissione aveva dichiaratoche qualora l’ufficio erroneamente avverta che il contribuente non può proporreistanza di accertamento con adesione (in quanto ritiene sia stato già invitato a tal fine,mentre l’invito riguardava «un soggetto assolutamente diverso dall’oggetto dell’accertamento»),l’avviso di rettifica è nullo a norma degli artt. 6, 2 o e7 o comma, della l. n. 212 del2000. Acuta, inoltre, l’osservazione di A. Benazzi, cit., loc. cit., 1579: nel caso di diniegodell’accertamento con adesione, «il contribuente può trovare efficace tutela avanti alleCommissioni tributarie, d’altra parte, si realizza l’impossibilità di accedere ad un istituto introdottodal legislatore con uno scopo ben preciso, che è quello di eliminare le lungagginied i costi del contenzioso. Ne discende che vietare l’accesso all’accertamento con adesionerappresenta la sottrazione di un diritto che altera quel rapporto tra istanza di garanzia e funzionalitàprotette dall’ordinamento».

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