11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PARTE SECONDA 31situazioni oggettivamente uguali in maniera difforme, ma anche il coessenzialecanone della ragionevolezza (48).Sarebbe riduttivo soffermarsi sull’analisi puramente letterale della normativa,senza tenere in debita considerazione l’aspetto teleologico, vale a dire,l’intenzione del legislatore, la finalità della norma.L’estensione del nuovo accertamento con adesione a fatti pregressi cela,dietro l’incontestabile carattere di premialità (49), uno scopo ben preciso. Laconcessione di ulteriori vantaggi per il contribuente (oltre a quello della nonprevisione delle cause di esclusione), sia sul piano della non punibilità di taluneviolazioni penalmente rilevanti (d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertitocon modificazioni, dalla l. 7 agosto 1982, n. 516, ora abrogato, limitatamenteai fatti oggetto dell’accertamento), sia su quello della riduzione delle sanzioniad un quarto del minimo previsto dalla legge (50) per ciascun tributo e perciascun periodo di imposta (51), è direttamente funzionale alla necessità diprevenire o chiudere totalmente la controversia, evitando le lungaggini elespese dei vari gradi di giudizio (52).Il legislatore ha voluto così accentuare il profilo deflativo con riferimentoal processo tributario, attraverso l’allargamento dei confini dell’istituto dell’accertamentocon adesione, al fine di ricomprendervi fattispecie che, in basealla disciplina anteriore, ne sarebbero rimaste irrimediabilmente fuori.Rebus sic stantibus, una volta provata la possibilità di un’applicazioneretroattiva delle disposizioni in materia di cause ostative all’odierno accertamentocon adesione (53), non potrebbe essere ammissibile il diniego all’adesionefondato sull’esistenza di cause di esclusione, non più ammissibili nel sistemaattuale (54).(48) Sottolinea questo aspetto anche Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, cit., loc. cit.,1837 ss. La Corte prende in considerazione la situazione che si verrebbe a creare per «queicontribuenti che siano stati esclusi dal beneficio (o che se lo siano visto invalidare) sullabase di una mera ipotesi di reato, tanto più ove segua il proscioglimento o l’assoluzione,per insussistenza dei fatti contestati».(49) La connotazione di premialità è rilevata anche da F. Batistoni Ferrara, cit., loc.cit., 26.(50) Prima della riforma, la riduzione delle sanzioni era riferita «ad un quarto delminimo delle somme dovute».(51) Cfr. R. Lupi, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale,cit., loc. cit., 800. L’autorevole studioso nota che: «quello delle sanzioni è un importantenodo tecnico-politico, perché il concordato sarebbe poco appetibile se esse venissero applicatenella misura ordinaria; d’altro canto, se le sanzioni fossero eccessivamente ridotte,evadere confidando di non essere scoperti, e in questo caso comunque di concordare, sarebbeil comportamento più conveniente».(52) Concorde anche A. Benazzi, cit., loc. cit., 1579.(53) In tal senso, Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, cit., loc. cit., 1837 ss., la qualepropende per l’applicabilità della nuova disciplina alle dichiarazioni presentate entro il 30settembre 1994. Con un importante dictum, la Corte afferma che «il 3 o comma, secondoperiodo, dello stesso art. 2, d.lgs. n. 218 del 1997, esclude la punibilità per alcuni reati previstidal d.l. n. 429 del 1982 – come convertito dalla l. n. 516 del 1982 –, espressamentecon effetto retroattivo, in deroga al principio di ultrattività». Pochi giorni prima dell’arrestosopra citato, la Cassazione aveva profilato la possibilità di definire un concordato di massa,perfezionato entro la fine del 1995, alla luce di una norma del 1997 (d.l. 28 marzo 1997, n.79, 18 o comma dell’art. 9-bis, convertito dalla l. 28 maggio 1997, n. 140). Si tratta diCass., 8 luglio 2005, n. 14418, in Foro it., 2005, I, 7420 ss.(54) A proposito del diniego dell’accertamento con adesione, fondato però su motividiversi da quelli basati sulla presenza di cause di esclusione, si segnala: Comm. trib., 1 o

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!