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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 29Il divieto di retroattività, essendo stabilito da una legge ordinaria, puòessere derogato solo da una norma avente pari forza di legge ordinaria (40).In realtà, dal procedimento applicativo della norma <strong>tributaria</strong> possono discenderenumerosi effetti, relativi ad atti, successivi al verificarsi del presuppostoe, quindi, suscettibili di essere regolati da una legge diversa e successiva almomento in cui il presupposto stesso si è verificato. Ciò è possibile solamentequando è una legge ordinaria a disporre per il passato, enunciando oggiuna regola che disciplini accadimenti avvenuti ieri.Le considerazioni dianzi esposte, trovano uno spazio attuativo in relazionealla fattispecie de qua (41).L’art. 17, d.lgs. n. 218 del 1997, al 1 o comma, dispone chiaramentel’abrogazione di una serie di disposizioni, menzionate alla lettera b) del 1 ocomma, vale a dire, gli artt. 2-bis e2-ter del d.l. 30 settembre 1994, n. 564.Una lettura superficiale del dato normativo potrebbe far sorgere dubbi sullafondatezza delle conclusioni della Cassazione, generando incertezze sulla possibilitàdi una traslazione ora per allora del nuovo regime del concordato fiscale.I dubbi e le perplessità non hanno ragion d’essere qualora si ricorra adun puro e semplice sillogismo. Ragionando more geometrico, si potrebbe asserireche, se l’art. 2-bis del d.l. n. 564 del 1994 è esplicitamente abrogatodal nuovo decreto legislativo e se l’art. 3 della l. n. 656 del 1994 richiamaespressamente l’art. 2-bis, a fortori sarebbe abrogato anche lo stesso articolo3. Conclusione questa, consona alla voluntas legis dell’art. 3, 1 o comma, dellal. n. 212 del 2000, poiché la norma abrogativa e la norma abrogata sono dipari grado, sono entrambe leggi ordinarie.A sostegno di quanto detto, può aggiungersi che l’art. 15 delle disposizionisulla legge in generale consente l’abrogazione attuata da leggi posterioriper dichiarazione espressa del legislatore, «o per incompatibilità trale nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’interamateria già regolata dalla legge anteriore» (42). Il legislatore del 1997sizioni preliminari al codice civile: testo che ha tuttavia il valore di semplice legge ordinaria,e può quindi essere derogato con legge ordinaria; – che per altro quest’ultimorilievo non vale per i testi normativi non aventi valore di legge in senso formale, inparticolare per i regolamenti, sicché il divieto della retroattività contenuto nelle disposizionipreliminari al codice civile ha vigore nei riguardi dei regolamenti tributari»; A.D.Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1968, 37 ss.; M.S. Giannini, <strong>Diritto</strong>amministrativo, cit., 596.(40) Così stabilì anche Cass., 19 marzo 1967, n. 1538, in Giust. civ. mass., 1967,814 ss.; Id., 21 febbraio 1966, in Giur. cost., 1967, 868.(41) Si segnala, Cass., 13 luglio 2005, n. 14697, in Fisco, 2006, 1497 ss., con notaadesiva di G. Antico, d.lgs. n. 218/1997: osservazioni sulla revocabilità in autotutela dell’attodi adesione redatto. La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, edinBoll. trib., 2005, 1837 ss., con nota adesiva di F. Ardito, La revocabilità dell’accertamentocon adesione del contribuente.(42) Di regola, ognuno degli atti di un qualsiasi procedimento tributario è disciplinatodalla legge del tempo in cui esso è compiuto (tempus regit actum), se la legge nondispone altrimenti, vale a dire, se non intervengono l’abrogazione o le disposizioni transitorie.A tal proposito, Cass., 11 luglio 2002, n. 10102, in Boll. trib., 2002, 1752 ss. edin Fisco, 2002, 5371 ss., per la quale, l’art. 2-bis sarebbe una norma procedimentale rettadal principio tempus regit actum, «non potendosi assegnare efficacia retroattiva, ai finidell’individuazione e dell’esistenza dei presupposti per l’applicabilità di una nuova disciplinaspecifica in vigore, alla nuova normativa dell’accertamento con adesione, intro-

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