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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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26 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAche vi sarebbero dei punti di distacco tra le due figure giuridiche, come l’obbligodella motivazione, la modificabilità e l’integrabilità dell’atto e la possibilitàdi impugnazione per i vizi dello stesso, da un lato, e, dall’altro, l’irrilevanzadei motivi e la irretrattabilità del contratto, l’esclusione dell’impugnazioneper errore di diritto (30).Diversamente è stato sostenuto che (31) l’istituto sarebbe da collocarenell’alveo degli atti pubblici basati su un modulo consensuale non contrattuale.Tale impostazione si concilia meglio con la necessità della motivazione,cardine degli atti di diritto pubblico (32), strumento attraverso cuivengono analizzate e ponderate le volontà antagoniste e paritetiche su cuiverte l’attività del contradicere, l’«elemento di congiunzione fra gli elementiprodotti da entrambe le parti e quanto viene definito in contraddittorio»(33).Di qui l’intimo collegamento tra contraddittorio (il quale è garanzia dimetodo solo quando non resta intransitiva logomachia fra le parti) e motivazione,che, quale estrinsecazione dell’iter logico-argomentativo seguito dalleparti, deve rappresentare la proiezione sullo schermo decisionale della dialetticafra le stesse e delle ragioni della sua incidenza a fini decisori. La diversitàdi ruolo della volontà dell’ente impositore e di quella del contribuente, nell’accertamentocon adesione, «non impedisce di comporre nell’unità sistematicadella fattispecie tutti e due i predetti elementi necessari per la produzionedell’effetto, dal momento che ambedue esplicano un eguale ruolo nel rapportocausale del corrispondente effetto giuridico concreto: la diversità di ruolo –sa riferirsi la disciplina civilistica delle transazioni. Dichiara, infatti, che: «anche con riferimentoalle nuove discipline appare preferibile ritenere che nelle definizioni bonarie deiconflitti tributari non vi sia alcun effettivo sinallagma contrattuale, e che le nuove formedefinitorie agevolate debbano piuttosto essere risolte in due distinti atti unilaterali, rispettivamenteaventi ad oggetto l’emanazione dell’accertamento, per un verso, e la disposizionedel potere processuale di impugnazione dall’altro».(30) Cfr. M.C. Fregni, Obbligazione <strong>tributaria</strong> e codice civile, Torino, 1998, 83, laquale, pur riconoscendo l’identità strutturale dell’obbligazione <strong>tributaria</strong> e civilistica, respingel’idea che alla prima possano essere traslate le disposizioni civilistiche in materia ditransazione.(31) A tal proposito, F. Gallo, La natura giuridica dell’accertamento con adesione,cit., loc. cit., 433, che esclude la configurabilità di un contratto di diritto privato o di dirittopubblico, perché nella materia in oggetto difettano sia la pariordinazione delle volontà, siail carattere dispositivo, tipico del contratto; M. Miccinesi, Accertamento con adesione econciliazione giudiziale, inCommento agli interventi di riforma <strong>tributaria</strong>, a cura di M.Miccinesi, Padova, 1999, 4; M. Nigro, Conclusioni, inL’accordo nell’azione amministrativa,a cura di A. Masucci, Roma, 1988, 79 e 80, il quale respinge «l’infatuazione contrattualistica»;M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’accertamento con adesione delcontribuente (ex d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) nella prospettiva del nuovo cittadino e dellanuova Pubblica Amministrazione nell’ordinamento democratico, inRass. trib., 2000, I,1740 ss.(32) A proposito della motivazione, M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’accertamentocon adesione del contribuente, cit., loc. cit., 1740 ss. Questo autorevole studiosoconsidera la motivazione elemento tipico degli atti di diritto pubblico, in quanto assolveil ruolo di rendere evidente il modo in cui vengono gestiti gli interessi pubblici. Non si èpiù in presenza di una razionalità deduttiva, bensì di una «razionalità argomentativa, critica,caratterizzata dal fatto di essere fondata sul dialogo tra persone».(33) Circolare ministeriale, 8 agosto 1997, n. 235/E, cit., loc. cit., 2513 ss.

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