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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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22 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAper opzione) possono essere effettuati alle stesse condizioni che regolanoquesta tipologia di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuentiin contabilità semplificata. In altri termini, cessa la c.d. regoladel «due su tre», con una completa equiparazione dei contribuentiin contabilità ordinaria ai contribuenti in contabilità semplificata: in talmodo viene per la prima volta prevista «l’applicazione generalizzatadell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti deicontribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendodal regime di contabilità adottato» (16).Pertanto, allo stato attuale, affinché i contribuenti in contabilitàordinaria possano essere sottoposti ad accertamento in base agli studidi settore, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui, anche peruna sola annualità, alle risultanze degli studi di settore, ferma restando,in ogni caso, la facoltà per il contribuente di adeguarsi alle risultanzedello studio di settore ai sensi dell’art. 2, d.p.r. 31 maggio 1999,n. 195 (17).Orbene, se a questi dati si aggiunge anche quello relativo all’innalzamento(fino a 7,5 milioni di euro) della soglia di ricavi normativamenteprevista (18) per la loro applicazione, emerge, con ancoramaggiore evidenza, come l’ampliamento della platea dei soggetti accertabilitramite tali strumenti finisca, di fatto, per porsi in contrastocon le ragioni che, in origine, hanno indotto il Legislatore degli anni’80 ad introdurre, in sede accertativa, strumenti di predeterminazione«ora sul fronte della quantificazione del reddito, ora sul versante dellaquantificazione dei ricavi e dei compensi da imputare al periodo d’im-(16) In questi termini cfr. Agenzia delle entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/E.(17) Più precisamente, in forza di questa disposizione, per i periodi d’impostain cui trova applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche conseguentialla revisione dello stesso, non si applicano sanzioni e interessi qualora il contribuentedecida di indicare in dichiarazione ricavi o compensi non annotati nellescritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’Irap, a quelli derivantidall’applicazione degli studi di settore. Il successivo 2 o comma, disciplina, con riferimentoai medesimi periodi di imposta poco sopra indicati, le modalità di adeguamentodel volume d’affari (ai fini iva) a quello risultante dagli studi di settore,prevedendo anche in questo caso la non applicazione di sanzioni e interessi. Infine,il comma 2-bis del medesimo articolo, prevede una maggiorazione del 3 percento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazionedegli studi di settore e quelli annotati in contabilità, affinché possa effettuarsil’adeguamento (indicato nei precedenti due commi) per i periodi di imposta diversida quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore,ovvero le modifiche conseguenti alla sua revisione; la predetta maggiorazione nonè dovuta se tale differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensiannotati in contabilità.(18) Ex art. 10, 4 o comma, l. n. 146 del 1998, così come modificato dall’art.1, 16 o comma, l. n. 296 del 2006.

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