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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 25so del contribuente, quelle fattispecie che si prestano ad opinabili valutazioniin ordine alla loro effettiva sussistenza» (25).3. – La controversa natura giuridica dell’accertamento con adesioneNel rievocare l’istituto, si ripropongono alcune significative vexataequaestiones, e,in primis, la natura giuridica del nuovo accertamento. Superatala tendenza a ricostruire l’accertamento con adesione come atto amministrativounilaterale, caratterizzata dalla scissione delle volontà dei soggetticoinvolti, che tanto seguito ebbe nella vigenza del «vecchio» concordato(26), sarebbe necessario tenere in considerazione la conseguente evoluzionedella dottrina.In effetti, è proprio facendo leva sul contraddittorio che, in sede ricostruttiva(27), è stata ritenuta applicabile a subiecta materia la normativa civilisticapiù similare, la disciplina dell’aliquid datum aliquid retentum. La transazione,nella fattispecie in esame, scaturirebbe dall’accordo stipulato in contraddittoriocon il contribuente, in quanto «il decreto legislativo vigente configuraun istituto di carattere premiale e la stipulazione di un negozio bilaterale,che sicuramente presuppone o almeno ammette la disposizione del dirittodi credito, che si atteggia come vera e propria transazione» (28). La tesiappena esposta, però, non sembrerebbe molto convincente (29), dal momento(25) Cfr. Corte dei conti Sicilia, 16 marzo 2005, n. 512, cit., loc. cit., 4554.(26) In dottrina la tesi esposta è sostenuta, relativamente al concordato vigente neglianni Cinquanta, da M. Galli, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1996, 737 ss.;A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1957, 171 e 176; P. Virga, Il provvedimentoamministrativo, 1975, 594 ss. In giurisprudenza, si veda, Comm. centr., 4 febbraio1954, n. 56946, in Riv. fisc., 1955, 1212; Id., 15 novembre 1954, n. 65475, in Riv.fisc., 1957, 953; Cass., 10 marzo 1975, n. 883, in Boll. trib., 1975, 1460; Id., 8 febbraio1978, n. 595, in Riv. fisc., 1978, 1241. Per quanto concerne l’applicabilità della tesi unilateralisticaall’accertamento con adesione ex d.lgs. n. 218 del 1997, cfr. circ. Assonime, inItalia Oggi, 10 febbraio 1998, 10, che dimostra di prediligere l’orientamento secondo ilquale il concordato tributario non è un atto né negoziale né transattivo, bensì «un atto unilateraledell’amministrazione, emanato nell’esercizio di una tipica potestà pubblica. Attorispetto al quale la manifestazione di volontà del contribuente realizzava semplicementeuna condizione posta dalla legge affinché l’atto stesso potesse sortire determinati effetti».(27) Propendono per la natura transattiva F. Batistoni Ferrara, Accertamento conadesione, cit., loc. cit., 22 ss.; Id., La conciliazione giudiziale: come, quando, perché, inBoll. trib., 1996, 573 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit.,434; G. Gaffuri, Concordato tributario, inDig. disc. priv., sez. comm., III, 1994, 296; Id.,Il concordato tributario come accordo transattivo, inRiv. dir. fin. sc. fin., 1970, I, 396; P.Russo, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 213; M. Versiglioni, Accordo e disposizionenel diritto tributario, cit., 49 ss. e 331 ss. Il Versiglioni ha elaborato il concetto di«accordo tributario», che racchiude in sé elementi negoziali e transattivi, preordinato a dareattuazione alla norma <strong>tributaria</strong> in un’ottica consensuale. L’accordo sarebbe finalizzato aconseguire gli effetti preclusivi e premiali disposti dalla legge, senza sostituirsi alla fontedell’obbligazione. Ad esso andrebbero applicate le norme civilistiche sui contratti e sullatransazione, se compatibili e non derogate.(28) Citazione tratta da F. Batistoni Ferrara, Accertamento con adesione, cit., loc.cit., 27.(29) La ricostruzione transattiva è respinta anche da S. La Rosa, Principi di dirittotributario, Torino, 2005, 430 e 431. L’illustre Autore, in nome dell’esigenza della tuteladel buon andamento della macchina amministrativa, esclude che alla materia in esame pos-

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