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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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24 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAprincipio dell’audita altera parte proprio nell’accertamento con adesione(18).L’espressione «contraddittorio» nel d.lgs. n. 218 del 1997 viene utilizzatauna sola volta, nel 2 o comma dell’articolo 4, in cui si parla dei soci di societàche «non hanno partecipato al contraddittorio». La circolare del Dipartimento delleentrate, 8 agosto 1997, n. 235/E (19), è un referente insufficiente per il suodeterminarsi, pur riconoscendo che lo stesso «ha particolare rilevanza ai fini dellacompletezza dell’intero iter procedimentale dell’accertamento con adesione».La circolare 27 giugno 2001, n. 65 (20) non apporta, poi, ulteriori elementi, limitandosia prevedere l’obbligo di verbalizzare gli incontri, di rilasciare al contribuentecopia del relativo verbale, di riportare fedelmente la data dell’incontro,di dare specifica elencazione della documentazione eventualmente prodottadal contribuente a sostegno delle proprie ragioni e di contenere la fase del contraddittorio«entro limiti temporali ragionevoli».La laconicità delle circolari potrebbe interpretarsi come la volontà dell’enteimpositore di lasciare spazi di discrezionalità in capo ai funzionari conqualifica di ottavo livello preposti all’accertamento, al fine di «una più fondatae ragionevole misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto deglielementi di valutazione espressi dal contribuente» (21). Discrezionalitàche, anche alla luce della sentenza n. 512 della Corte dei conti della Sicilia,16 marzo 2005 (22), sembrerebbe potersi qualificare strictu sensu come tecnico-giuridica(23), in quanto gli elementi suscettibili di apprezzamento sarebberodi carattere politico-sociale e riguarderebbero le circostanze che avrebberocausato la riduzione dell’attività nel periodo di imposta. Tale discrezionalità,come affermato (24), «non è puro arbitrio, ma l’applicazione di criteri ditecnica amministrativa, suggeriti dalla norma in base alle esigenze della pubblicaamministrazione» ed è la stessa che «individua e definisce, con l’assen-(18) L’accertamento con adesione può essere attivato ex parte (art. 6, 2 o comma,d.lgs. n. 218 del 1997) o ex officio (art. 6, 1 o comma). Riguardo all’accertamento con adesionesu impulso della parte, si segnala Comm. trib., 1 o grado Trento, 28 novembre 2003, n. 95,in G.T. - Riv. giur. trib., 2004, 482 ss. con commento di M. Basilavecchia, L’erronea indicazioneche esclude l’accertamento con adesione invalida l’avviso di rettifica, einGiur. mer.,2004, III, 1567 ss. con commento di A. Benazzi, Sulla annullabilità dell’avviso di accertamentoche precluda al contribuente di proporre istanza di accertamento con adesione.(19) Pubblicata in Corr. trib., 1997, 2513 ss.(20) Riportata in Fisco, 2001, 9861 ed in Corr. trib., 2001, 2504, con commento diL. Magistro.(21) Circolare ministeriale, 8 agosto 1997, n. 235/E, cit., loc. cit., 2513 ss.(22) Pubblicata in Fisco, 2005, 4554, con nota di S. La Rocca, L’accertamento conadesione. Esercizio della discrezionalità e profili di illegittimità; cfr. anche il commento diE. De Mita, in Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2005, 15.(23) In tal senso M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.lgs.19 giugno 1997, n. 218, cit., loc. cit., 1231 ss.; D. Sorace, <strong>Diritto</strong> delle amministrazionipubbliche. Una introduzione, Bologna, 2002, 262 e 263. Contra, M. Versiglioni, Accordo edisposizione nel diritto tributario, cit., 157 ss., il quale introduce il concetto di discrezionalità<strong>tributaria</strong>.(24) Così qualifica la discrezionalità tecnico-giuridica G. Zingali, L’elasticità dellanorma e la discrezionalità dell’amministrazione nel campo tributario, retro, 1960, I, 7. Siveda, a tal proposito, M.S. Giannini, <strong>Diritto</strong> amministrativo, cit., 52, dove l’Autore ritieneche oltre ai giudizi di esistenza, siano molto diffusi anche i giudizi tecnico-valutativi, cheimplicano indagini complesse, poiché la connessione fra giudizio tecnico e decisione amministrativaè strettissima.

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