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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 21dirette (3), contemplavano l’adesione del contribuente all’importo concordato,con possibilità per l’ente impositore di integrare l’importo per sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi e con esclusione di impugnazioni contraddittorie,da parte del contribuente, rispetto al consenso manifestato. Nonpuò tacersi, peraltro, che solamente a partire dalla legge Tremelloni venneutilizzata una terminologia univoca per qualificare l’intervento del privato insede di accertamento, definito come vera e propria adesione all’atto impositivodell’ufficio (4).L’istituto in esame fu espunto dall’ordinamento negli anni Settanta perquanto riguarda le imposte dirette (5), ma solo gradualmente soppresso in riferimentoall’imposta di registro e all’imposta sulle successioni, a seguito dell’entratain vigore dei testi unici del 26 aprile 1986, n. 131 e del 31 ottobre1990, n. 346. Solamente vent’anni dopo la riforma di cui sopra, il legislatore,conscio che le controversie tra fisco e contribuente stavano aumentando inmodo esponenziale, ha rimodulato nei suoi caratteri essenziali la disciplinaprevigente dell’accertamento con adesione.2. – Il nuovo accertamento con adesione tra collaborazione e contraddittorioL’obiettivo precipuo della reintroduzione dello stesso è stata la deflazionedel contenzioso, nell’ambito di un quadro di politica legislativa proiettatosullo sfondo di una definizione partecipata (6) da parte del soggetto passivotesa <strong>tributaria</strong> e per qualificare il concordato come «negozio unilaterale di accertamento».In effetti, ex art. 4, l. 5 gennaio 1956, n. 1, nell’atto di adesione doveva essere indicatol’iter seguito dall’ufficio per determinare il reddito imponibile.(2) D. Stevanato, L’autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996, 51 ss.rileva che l’art. 34, t.u. n. 645 del 1958, configura l’accostamento tra autotutela e concordato,in quanto il secondo si risolverebbe nell’annullamento d’ufficio di un avviso di accertamentogià notificato e nell’emanazione di un nuovo atto di accertamento con adesione. Aproposito dell’art. 34, t.u. n. 645 del 1958, è intervenuta la Comm. centr., 14 marzo 1951,n. 21765, retro, 1952, II, 125: «il concordato fiscale riguarda unicamente il valore dei benie non la natura e la tassazione del negozio».(3) Per i contributi indiretti, cfr. art. 41, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (imposta diregistro) ed art. 44, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (imposta di successione).(4) L’introduzione dell’espressione: «adesione del contribuente all’accertamento» dimostrala volontà del legislatore di superare l’impostazione transattiva dominante prima del1956, quando si parlava di «accordo» o «concordato», a favore della tesi amministrativistica.Tale finalità è sottolineata da S. La Rosa, Amministrazione finanziaria e giustizia <strong>tributaria</strong>,Torino, 2000, 180; G. Puoti, Concordato tributario, inEnc. giur. Treccani, VIII, Roma,1988, 2; M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex d.lgs. 19 giugno1997, n. 218, nel quadro generale delle obbligazioni di diritto pubblico ed il problema dellanatura giuridica, inRass. trib., 1998, 1231 ss.(5) Si veda G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2005,428 ss., a parere del quale il legislatore della riforma soppresse l’istituto dell’accertamentocon adesione per le imposte reddituali e non lo inserì per l’iva, perché l’intesa tra contribuenteed ente impositore si raggiungeva «attraverso un mercanteggiamento piuttosto cheattraverso una leale collaborazione volta ad individuare l’imponibile».(6) F. Benvenuti, Il nuovo cittadino tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia,1994, 118, con perspicacia ed acume, sottolinea come, con l’avvento del XX secolo, al cittadinovenga riconosciuta una libertà attiva. Tale libertà consente al cittadino l’esercizio delpotere di partecipazione, di sostituzione e di controllo rispetto all’attività dello Stato. Si

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