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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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20 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAP.Q.M. – la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbitoil secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionaledell’Umbria, anche per le spese processuali relative al giudizio diCassazione. (Omissis).(*) SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il nuovo accertamento con adesione tracollaborazione e contraddittorio. – 3. La controversa natura giuridica dell’accertamentocon adesione. – 4. La Cassazione chiarisce la retroattività della nuova disciplinadelle cause ostative all’accertamento con adesione. – 5. La ratio della decisione delSupremo Collegio. – 6. Considerazioni conclusive.1. – Considerazioni introduttiveIl problema di fondo affrontato dalla Cassazione nella sentenza annotataè se sia consentito all’ente impositore negare al contribuente la possibilità diaccedere all’accertamento con adesione, problematica intimamente connessacon la previsione dell’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 218 del1997 anche al concordato di massa di cui all’art. 3, l. n. 656 del 1994 ( relativoai redditi di impresa e di lavoro autonomo), richiamato dall’art. 2-bis deld.l. n. 564 del 1994.Un’esame della fase strettamente applicativa dell’istituto, può dimostrarecome il rifiuto opposto dall’ufficio e censurato dalla Suprema Corte, sia difficilmentecomprensibile.È indispensabile, in apicibus, prima di analizzare le questioni prospettatedalla Corte di Cassazione, tracciare le linee evolutive dell’istituto dell’accertamentocon adesione.L’istituto de quo, sebbene non costituisca una novità legislativa, è statoampiamente applicato nell’ordinamento tributario da quando il legislatore,nel 1994, lo ha reintrodotto nel sistema, al fine di ridurre il numero dei ricorsigiacenti presso le commissioni tributarie attraverso l’intervento del privatonell’attività di imposizione. La genesi di siffatta definizione agevolatadelle controversie tributarie risale al regolamento 24 agosto 1877, n. 4022, inmateria di applicazione dell’imposta di ricchezza mobile, il quale, all’art. 40,disponeva che le somme di reddito netto potessero venire concordate con icontribuenti. Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, che costituiva il regolamento diattuazione del t.u. 24 agosto 1877, n. 4022, all’art. 81 prevedeva che, dopola notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente e l’ufficio delle impostepotessero addivenire ad un accordo, datato e sottoscritto, limitatamente alvalore tassabile. La strada percorsa dal legislatore del 1877 non fu successivamenteabbandonata. Sia l’art. 4, l. 5 gennaio 1956 n. 1 (legge Tremelloni)(1), sia l’art. 34, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (2), relativi alle imposte(1) B. Cocivera, Concordato tributario, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 528 ss.,precisa che la l. n. 1 del 1956 (legge Tremelloni), per fugare il dubbio che il concordatofosse assimilabile ad una transazione, introdusse l’espressione «adesione del contribuenteall’accertamento», in luogo di quella di concordato, per escludere la concessione della pre-

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