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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 195 o comma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 novembre1994, n. 656.6.2. – Sostengono, al riguardo, le società ricorrenti che l’art. 2-bis,2 o comma, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 novembre1994, n. 656, non sarebbe stato innovato dal d.l. 9 agosto1995, n. 345, mentre la legge della sua conversione l. 3 ottobre 1995,n. 427, avrebbe modificato l’art. 2-bis, 2 o comma, del d.l. 30 settembre1994, n. 564, sostituendo le parole «di cui agli articoli da 1a4»con le parole «di cui agli articoli 1, 1 o comma, 2, 3 o comma, 3e4»,così limitando la portata dell’esclusione della definizione per adesionein presenza di (veri o presunti) reati tributari.6.3. – Il motivo è fondato, perché il diniego di accertamento conadesione delle società contribuenti è stato adottato dall’Ufficio tributarionell’esercizio di un potere – quello previsto dall’art. 2-bis, 2 o comma,del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 convertito in l. 30 novembre1994, n. 656 – che, a seguito della normativa successiva (d.lgs. 19giugno 1997, n. 218), non incontra più come cause ostative né la conoscenza,da parte dell’ufficio, di elementi, di dati e di notizie tali daconfigurare l’obbligo di denunzia all’autorità giudiziaria per i reati dicui agli articoli da 1a4deld.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito, conmodificazioni, nella l. 7 agosto 1982, n. 516, né la presentazione per imedesimi reati di rapporto dalla Guardia di finanza, né l’avvio dell’azionepenale. Il mutamento normativo, così com’è stato recentementeinterpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 13luglio 2005, n. 14697, è stato introdotto, non solo dall’art. 17, 1 o comma,lettera b), del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che ha abrogato l’art.2-bis, 2 o comma del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in l. 30novembre 1994, n. 656, ma anche dall’art. 2, 6 o comma dello stessodecreto legislativo, il quale ha stabilito che «Le disposizioni dei commida 1 o a5 o dello stesso art. 2, contenenti la disciplina eliminativadelle menzionate cause ostative si applicano anche in relazione ai periodid’imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, conmodificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, e dell’art. 2, 137 ocomma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».7. – L’accoglimento del primo motivo di censura rende inutilel’esame del secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncial’omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivodella controversia e che rimane, perciò, assorbito.8. – All’accoglimento del primo motivo di ricorso seguono la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezionedella Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che provvederàanche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

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