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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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18 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAPerugia, la quale, riuniti i nove ricorsi sopra menzionati, li respingetotalmente;h) l’appello delle tre società, tutte in liquidazione, è, poi, rigettatodalla Commissione Tributaria Regionale perugina con la sentenzaora impugnata per cassazione.3. – La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggettodel ricorso per cassazione, è così motivata:a) è infondato il primo motivo d’appello con il quale si denunciala nullità degli avvisi di accertamento dell’ilor e dell’irpeg, ma anchedell’iva, relativi al 1993 per violazione dell’art. 2-bis, 5 o comma, deld.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in l. 30 novembre 1994, n.656, perché la definizione delle controversie tributarie mediante adesioneè subordinata alla non conoscenza, in data antecedente all’avvenutopagamento totale degli importi indicati nella proposta, di elementi,dati e notizie per i quali è configurabile, da parte degli uffici, l’obbligodi denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dall’art.1-4 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, e all’assenza di rapporto penale giàinoltrato da parte degli uffici o della Guardia di finanza ovvero dallanon risultanza dell’azione penale con riferimento ai medesimi reati;nel caso in esame, invece, la definizione non si era perfezionata, perchél’Ufficio iva aveva ritenuto inammissibile l’accertamento con adesioneai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, adottando irelativi provvedimenti negativi e comunicando, altresì, che sussistonole condizioni di inammissibilità alla adesione ai sensi dell’art. 2-bis, 2 ocomma, dello stesso atto normativo; le società avrebbero potuto impugnarela prima nota di reiezione dell’autoadesione per il 1993, non lasuccessiva comunicazione di rigetto, che costituisce una conferma negativapropria e che non è, quindi, impugnabile;b) è infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale sidenuncia l’infondatezza nel merito degli accertamenti di maggiori ricavi,oneri e spese, perché i relativi avvisi sono basati su numerosa documentazioneextracontabile e sulla inequivocabile corrispondenza aireali fatti gestionali dei bilanci extracontabili reperiti in sede di accessodomiciliare.4. – Il ricorso per cassazione delle società è sostenuto con duemotivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata lasentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordinealle spese processuali.5. – Il Ministero delle finanze resiste con controricorso e concludechiedendo che il ricorso delle società sia dichiarato inammissibile osia respinto, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordinealle spese di giudizio.Motivi della decisione. – 6.1. – Con il primo motivo d’impugnazionesi denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2-bis,

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