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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 21Anzitutto, con l’art. 37, 2 o comma, lett. a), d.l. n. 223 del 2006sono stati abrogati il 2 o e3 o comma dell’art. 10 della l. n. 146 del1998 (14), recante le disposizioni sull’utilizzo degli studi di settore perl’accertamento (15).È evidente la portata radicale ed innovativa di questa abrogazione.In tal modo sono state eliminate tutte le previgenti condizioni (previstedai commi ora abrogati) per procedere all’accertamento sulla base deglistudi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa incontabilità ordinaria (anche per opzione) e nei confronti degli esercentiarti e professioni.Difatti, al fine di potenziare l’efficacia applicativa di questi strumentipresuntivi di accertamento verso la generalità dei contribuenti,in forza del nuovo dato normativo, gli accertamenti in base agli studidi settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria (anchen. 146 del 1998. In particolare, già a partire dal periodo di imposta in corso alladata del 31 dicembre 2006, l’accertamento in base agli studi di settore non può trovareapplicazione nei confronti di quei contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attivitànel periodo di imposta; per contro, troverà applicazione, comunque, nelle ipotesidi cessazione ed inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesidalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzionedi attività svolte da altri soggetti. Inoltre, nella lett. c) dello stesso comma è disposto,con una formula abbastanza generica, che l’accertamento presuntivo in base aglistudi settore è escluso nei confronti di tutti quei contribuenti che si trovano in unperiodo di non normale svolgimento dell’attività; peraltro, nella citata circ. n. 31/Edel 22 maggio 2007 si precisa che ai fini degli studi di settore è considerato periododi non normale svolgimento dell’attività il periodo nel quale l’impresa è in liquidazioneordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. È statopoi aggiunto all’art. 10, l. n. 146 del 1998 anche il nuovo comma 4-bis, laddoveè disposto che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, 1 ocomma, lett. d), secondo periodo, d.p.r. n. 600 del 1973, non possono essere effettuatenei confronti del contribuente che risulti essere «congruo», anche per effettodi adeguamento, agli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività da questi nondichiarate sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi/compensi dichiarati, sempreche non venga superato l’importo di P 50.000 e non siano irrogabili le «nuove» sanzionidi cui ai commi 2-bis e4-bis rispettivamente degli artt. 1e5deld.lgs. 15 dicembre1997, n. 446. Da ultimo, è opportuno ricordare che la nuova disciplina deglistudi di settore, poco sopra descritta, è stata anche accompagnata da un inasprimentodelle relative sanzioni.(14) Inoltre, il 2 o comma, lett. b), d.l. n. 223 del 2006 è intervenuto coordinandoil comma 3-bis dell’art. 10 della l. n. 146 del 1998 con l’avvenuta abrogazionedel 2 o e3 o comma del medesimo articolo; in forza di tale disposizione vieneribadito l’obbligo per l’ufficio, prima di notificare l’avviso di accertamento, diinvitare il contribuente al contraddittorio ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 19 giugno1997, n. 218.(15) Ai sensi dell’art. 37, 2 o comma, d.l. n. 223 del 2006, la nuova disciplinaha effetto dal periodo di imposta per il quale il termine della presentazionedella dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decretomedesimo, pertanto nella maggior parte dei casi la nuova disciplina è destinataad applicarsi con riguardo al periodo di imposta 2005.

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