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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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14 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAAltra giustificazione per il divieto di doppia presunzione è nel principiodel contraddittorio. La dottrina che ascrive a questo principio la la portatameno pervasiva (47), opinava, che è sufficiente che la conoscenza del fattonoto maturi in contraddittorio, poiché il fatto presunto dovrebbe essere prevedibile,in quanto fatto rilevante per la decisione e, quindi, oggetto del tema diprova in giudizio. Il divieto di doppia presunzione scaturisce da questa premessa:il fatto noto della seconda non è stato accertato in contraddittorio. Ilprimo fatto presunto è una fonte di secondo grado, perché più lontana daquella su cui è caduto il contraddittorio (48). Per chi, invece, segue l’opinioneche il contraddittorio vada comunque provocato su qualsiasi presunzione,non vi è ragione di distinguere tra presunzione singola o doppia: o la reazionedifensiva viene provocata su ogni passaggio logico del giudice (entrambi,nel caso di presunzione a catena) o, se non è provocata, è inaccettabile tantola presunzione singola che quella a catena (49).La giurisprudenza si mostra poco sensibile a questa seconda argomentazione.Non mancano, infine, decisioni che ammettono presunzioni multiple e inquesto solco si inserisce la pregevole sentenza in rassegna.Esse dimostrano, in definitiva, che il divieto di doppia presunzione èniente più di una clausola di stile, e il relativo problema solo un errore diprospettiva. Tale divieto è la formuletta pigra con la quale viene censuratonon tanto un meccanismo presuntivo scandito in due passaggi, quanto una illazionecomplessivamente non convincente (50). Deve ammettersi la possibilitàdi trarre presunzioni da presunzioni a patto, che se ne faccia un uso asprobabileal 999 per mille il fatto C. La probabilità di esistenza di C, alla luce della doppiapresunzione che scatta da A, è pari a 0,999 * 0,999, cioè 998 per mille. Difficile non ritenereaccertato il fatto C, anche se la catena presuntiva è doppia. E, soprattutto, lo stesso livellodi verosimiglianza potrebbe avere sia una presunzione fondata su un fatto accertatoper via testimoniale, sia un fatto direttamente oggetto della testimonianza. Sotto questoaspetto allora il divieto di praesumptum de praesumpto dovrebbe farsi sfumare nell’ammonimentoe valutare prudentemente la plausibilità dell’inferenza operata, non esistendo peròragioni cogenti, sotto il profilo probabilistico, per formulare un divieto assoluto. Lupi, Metodi,cit., 215 ss.(47) V. Andrioli, voce Pres., cit., 771.(48) Sono parole più o meno testuali di Cordopatri, voce Presunzioni (dir. proc.civ.), inEnc. dir., XXXV, 293.(49) È interessante osservare che Andrioli (voce Pres., cit., 771), da un lato, sullabase del necessario rispetto del contraddittorio, ritiene operante il divieto di doppia presunzionee non considera correttivo <strong>pratica</strong>bile l’art. 183 c.p.c., dall’altro, alla necessaria applicazionedi tale norma, annette rilievo in direzione esattamente opposta per negare l’esistenzanell’ordinamento del c.d. onere di allegazione (voce Prova, cit., 275). In materia <strong>tributaria</strong>,V. Glendi, in AA.VV., Le presunzioni fiscali in materia <strong>tributaria</strong>, Atti del Convegnodi Rimini, 22-23 febbraio 1985, Rimini, 1987, 161 e ss. E Differente la situazione che siverifica quanto alla fase amministrativa. Le carenze di riconoscimento del contraddittorio intale sede non concernono però specificamente le presunzioni semplici, singole o doppie chesiano.(50) Così Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001,482 ss. In giurisprudenza: Cass., 5 giugno 1987, n. 4918, retro, 1988, II, 1053; Cass., 18giugno 1987, n. 5351, in Fisco, 1987, 5662; Cass., 10 giugno 1987, n. 5052, in Corr. trib.1987, 1849. Contra, App. Bari, 11 ottobre 1989, in Boll. trib., 1990, 698 con nota di Albertinie le altre decisioni citate sopra. In effetti, il divieto di doppia presunzione, è la «fogliadi fico» a fondamento di una altra motivazione che sorregge il decisum, e cioè la scarsaplausibilità, di fatto e nel singolo caso, dei risultati della doppia inferenza. L’affermazio-

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