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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 133. – Il mitologico divieto di doppia presunzioneResta da dar conto della terza questione, se cioè possa ritenersi provatoun fatto, che sia presunto a partire da altro fatto presunto.Il punto di partenza della presunzione è un fatto noto. Un fatto può dirsitale se la sua esistenza risulta con la certezza che l’ordinamento considerasufficiente perché questo sia fissato nella sentenza (o nel provvedimento amministrativo):se è provato, oppure non bisognoso di prova in quanto notorioo non contestato.Una questione ricorrente è, proprio, se il fatto provato per mezzo di unapresunzione semplice possa considerarsi noto.Che il fatto sia noto quando è stato provato è cosa ovvia. Se la presunzionesemplice è una prova, un sillogismo elementare porta alla conclusioneche è ammissibile una doppia presunzione, cioè una inferenza che parte da unfatto accertato, a sua volta, per via di presunzione semplice. Invece, l’affermazionecontraria è frequente nella giurisprudenza e corrisponde a un vero eproprio topos della cultura giuridica (42).Si tratta di verificare allora se, a fronte di un atteggiamento così nettoesistano buone ragioni. Quella menzionata più frequentemente è che dallapresunzione scaturirebbe solo la probabilità di esistenza del fatto presunto:combinando due probabilità, il fatto presunto finale non sarebbe sufficientementecerto (43). Ne è nato un diffuso orientamento dottrinale (44) e giurisprudenziale(45). Tale impostazione contiene del vero: il problema è che lacaratteristica che si predica alle presunzioni semplici è invece propria di tuttele prove. Nessuna categoria di prova fornisce, in quanto tale, certezze. Delledue l’una, allora: o la presunzione semplice non può «innestarsi» su nessunaaltra prova, oppure potrà farlo su tutte, giacché, quanto a certezza circa il fattoche viene provato, non si può distinguere tra i vari tipi (46).(42) In dottrina lo rileva Andrioli, voce Presunzioni, cit., 770 ss.(43) Si è anche fornito un tentativo di dimostrazione matematica, con esempi trattidal calcolo delle probabilità, per corroborare questo assunto: Ramponi, La teoria generaledelle presunzioni nel diritto civile italiano, Torino, 1890, 309 e ss.(44) In dottrina, oltre al Ramponi, v. ad es. Pescatore, La logica del diritto, Torino,1883, vol. I, 105; D’Onofrio, in Comm. al Cod. civ., diretto da D’Amelio, libro VI, 1943,410 e s.; Costa, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 1980, 345; Zappulli, Il librodella tutela dei diritti, inComm. al cod. civ. it., 2 a ed., Milano, 1956, 308; Gentile, La provacivile, Roma, 1960, 400. In termini meno rigidi, Coppola, voce Presunzioni, inDigestoitaliano, Torino, XIX, 1902-1912, 890. Si veda anche Gentilli, Praesumptum de praesumptonon admittitur, inRiv. dir. fin., 1983, II, 74. Viotto, Ancora una pronuncia della cassazionesul divieto delle presunzioni «a catena» (Nota a Cass., sez. I, 23 giugno 1994, n.6033), in Riv. giur. trib., 1995, 168.(45) Si cita solo qualche esempio: Cass., sez. II civ., 22 febbraio 2001, n. 2612, Mastrolilli- Puntalunga Srl, inedita; Cass., sez. III civ., 9 settembre 1996, n. 8180, in Giur. it.,1997, I, 1, 1244; Cass., sez. I civ., 15 giugno 1995, n. 6743, in Società, 1995, 1558; Cass.,sez. I civ., 23 giugno 1994, n. 6033, in Riv. giur. trib., 1995, 168; Cass., 28 gennaio 1982,n. 560, in Mass. Foro it., 1982, 114; Cass., 28 gennaio 1974, n. 217, in Boll. trib., 1974,1974; Cass., 13 maggio 1983, n. 3306, in Comm. trib. centr., 1983, II, 1328; Comm. centr.,2 luglio 1983, n. 1725, in Giur. imp., 1983, 954. Da notare che la giurisprudenza pare giustificareil divieto solo sull’argomento della scarsa plausibilità degli esiti della doppia presunzione.(46) Del resto, rimanendo nel calcolo delle probabilità, si immagini che, in presenzadel fatto noto A, il presunto B sia probabile al 999 per mille. E che, in presenza di B, sia

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