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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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12 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAtività (37), il rapporto di quanto dichiarato con la fascia di valori «media»(38). Tali parametri costituiscono a loro volta necessario e preliminareoggetto di prova e devono essere contemperati l’uno con l’altro (39).Ciò posto, deve ulteriormente rimarcarsi come, comunque, un altro criteriofermo, per aversi una dimostrazione sufficientemente attendibile, è che ilfatto presunto si presenti come il più probabile tra quelli ipoteticamente verificatisi(40). Detto in altri termini, quando ci si pone nel quadro delle presunzionisemplici, è necessario che non esista un’altra possibilità dotata di ugualeverosimiglianza, perché l’accertamento possa ritenersi sufficientemente attendibile(41).che egli abbia qualche cosa da nascondere, con riflesso effetto di maggiore plausibilità dellarettifica. Lupi, Decisioni a sorpresa e difficoltà di prevedere l’atteggiamento del giudicesul rigore della prova, inDialoghi di diritto tributario, 2004, 160 ss. osserva come qualchevolta il giudizio di fatto dipende anche da una valutazione di diligenza o negligenza di chiadduce una certa circostanza, da una comparazione tra gli argomenti da essa prodotti e unaipotesi su quelli che avrebbe potuto produrre.(37) In linea di fatto, la tipologia di attività svolta può comportare una più o menoampia possibilità di ricorso a strumenti alternativi alla ricostruzione presuntiva. La tipologiae le dimensioni della attività possono del resto avere anche notevoli conseguenzesulla disciplina giuridica. È molto diversa, ad esempio, la situazione di un soggettoche eserciti una attività che si caratterizza per uno sfruttamento tradizionale e standardizzatodei fattori produttivi (rispetto alla quale sono cioè disponibili numerosi e tradizionalivalori di confronto) rispetto a una attività innovativa, isolata, o molto aleatoria.Ovvero, transitando dalle circostanze di mero fatto alle circostanze anche di diritto èmolto diversa la posizione di un soggetto che svolge attività di piccola impresa volta auna clientela di consumatori finali, rispetto alla grande impresa, o al soggetto che lavoriprevalentemente in rapporto a soggetti tenuti all’obbligo di ritenuta. Nel secondo e terzodi questi casi, si presentano con una certa efficacia alternativa alle presunzioni l’esamedella contabilità, la verifica degli adempimenti del sostituto, ecc. È poi interessante osservarecome in questo intreccio di fattori materiali e giuridici si debba tener conto anchedella variabile tempo. Da questo punto di vista, si può pensare alla evoluzione dellestrutture economico-amministrative, da un lato, e delle norme giuridiche, dall’altro. Così,ad esempio, per prendere due casi estremi, è evidentemente molto diversa la problematicain un sistema come quello previgente ove si applicava una tassazione per contingenti(e quindi la ripartizione del carico tributario all’interno del contingente non comportavaeffetti immediati sul gettito), ove erano tutto sommato endemici accertamenti fondati sumodesta attendibilità, e la attuale tassazione analitica di grandi società, dall’altro lato.Le tendenze degli accertamenti tributari mostrano un atteggiamento pendolare: con la riformadegli anni ’70 si arrivò al massimo rilievo dato alla (illusoria) ricostruzione analiticodocumentale dei redditi, con gli studi di settore si manifesta una evidente tendenzaal ritorno a impostazioni differenti. In materia si veda oltre nel testo, oltre che, per iprofili storici Lupi, Metodi, cit., 95 ss.(38) Tanto più il dichiarato si allontana dall’usuale per il settore, tanto più plausibileè l’evasione, e meno necessari ulteriori riscontri. Non è tanto che in queste ipotesi, di «inverosimiglianzadel dichiarato» si inverta l’onere della prova a carico del contribuente,quanto che un agevole ragionamento presuntivo assiste l’assolvimento dell’onere che continuaa gravare sull’Ufficio.(39) Afferma che il rilievo decisivo di ciascuno di essi emergerebbe «a parità deglialtri» Lupi, Metodi, cit., 165.(40) In questo senso si possono intendere le espressioni: esclusione di ragionevoledubbio, certezza, conformità all’id quod plerumque accidit e simili.(41) Lupi, Metodi, cit., 211.

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