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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 7già osservava la dottrina risalente (5), non si adatta alla presunzione semplice:o il giudice (o l’ufficio) si convince, oppure no. Non c’è spazio per distingueretra ammissibilità del mezzo e valutazione (6).Resta, invece, da stabilire se le tre qualità richieste abbiano un significatopiù puntuale che non quello, nello stesso tempo fondamentale e ovvio, diplausibilità del ragionamento effettuato. I vari tentativi di puntualizzare il significatodi questa triade si risolvono in affermazioni che non aggiungonomolto rispetto al generale canone di prudenza (7).In verità, l’unico possibile contenuto ulteriore, rispetto a quanto impostodalle norme generali, si potrebbe collegare all’aggettivo «concordanti»,qualora si ritenesse necessaria la convergenza tra più di una presunzione el’insufficienza di una sola. In ipotesi, sarebbe necessaria una pluralità dielementi indizianti su cui innestare più presunzioni che concorrano tutte,come una raggiera percorsa a partire dalla circonferenza e verso il centro,nella direzione del fatto ignorato da provare. Tale opinione (8) si può direormai respinta, sia dalla dottrina (9) che dalla giurisprudenza largamenteprevalenti (10).La sentenza in rassegna si inserisce, quindi, quanto alla sufficienza diuna sola presunzione, in un mainstream consolidato e condivisibile.Rimane il problema del significato attribuibile, allora, a «concordanti».Esso è limitato all’eventualità di più presunzioni, in presenza di più fatti indizianti(11): le presunzioni, in tal caso, non debbono smentirsi l’un con l’altra.Adattare invece tale qualità al caso di unico elemento indiziante non va oltrela individuazione del requisito di univocità (12). Questo però aggiunge pocoalla gravità e precisione.(5) Ad es. Coniglio, Le presunzioni nel processo civile, Palermo, 1920, 210 ss.(6) Andrioli, voce Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), inNoviss. dig. it., XIII, 772.(7) Per un tentativo di definizione si veda Cass., sez. I civ., 3 marzo 1996, n. 7931,ove si legge che: Devesi tener presente al riguardo: che «gravi» sono gli elementi presuntivioggettivamente e intrinsecamente consistenti e come tali resistenti alle possibili obiezioni,«precisi» sono quelli dotati di specificità e concretezza e non suscettibili di diversaaltrettanto (o più) verosimile interpretazione, e «concordanti» sono quelli non confliggentitra loro e non smentiti da altri dati ugualmente certi. In altre parole, la gravità dell’elementoindiziario ne esprime la capacità dimostrativa in funzione del tema della prova, laprecisione risponde a una esigenza di univocità, e la concordanza soddisfa la necessità diuna valutazione integrata e complessiva di tutti gli elementi che presentino singolarmenteuna almeno parziale rilevanza probatoria positiva.(8) L’origine sembra essere collegata all’antico brocardo Unus testis nullus testis. Siveda Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, Milano 1962, I-II,136 ss., nota 15, 173, 273, 471, nota 50, 771 ss.(9) Coniglio, Op. cit., 212 e tutta la dottrina ivi nt. 3; Andrioli, voce Presunzione,cit., 772.(10) Si cita solo qualche esempio: Cass., 30 novembre 1989, De Maria, in Riv. pen.,1991, 326. Per il diritto tributario v. Comm. centr., 26 ottobre 1983, n. 2436, nota inComm. trib. centr., 1983, I, 841. In generale, v. Cass., 19 luglio 1965, n. 1645, in Mass.Foro it., 1965, 484; Cass., 7 agosto 1979, n. 4568, in Rep. Foro it., 1979, voce Presunzione,n.18.(11) Trib. Milano, 8 aprile 1993, in Società e dir., 1994, 597, ove si legge che non ènecessaria la pluralità delle presunzioni: queste devono essere gravi, precise e, se molteplici,concordanti fra di loro.(12) La «coerenza» di Andrioli, voce Pres., cit., 772: Dal fatto noto o dalla pluralitàdi fatti noti non deve scaturire se non l’accertamento del fatto, che rappresenta l’oggettodella prova.

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