11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(*) SOMMARIO: 1. Certezza o probabilità. – 2. Criteri empirici per la determinazione dellaprobabilità sufficiente. – 3. Il mitologico divieto di doppia presunzione. – 4. Conclusioni.1. – Certezza o probabilitàLa sentenza della Cassazione in rassegna tocca tre punti ricorrenti e quasitradizionali a proposito di accertamenti presuntivi (1).Essi, in estrema sintesi, sono– se la gravità precisione e concordanza richieste per la prova presuntivapossano essere soddisfatte da un elevato grado di probabilità del fatto presuntoe non sia necessaria una sua certezza;– se un fatto possa dirsi provato in base ad una sola presunzione;– se possa dirsi provato un fatto presunto a partire da un altro fatto provatoper via di presunzione.Quanto al primo e al secondo quesito, la norma del codice civile cheraccoglie dal senso comune e dalle scienze sperimentali la nozione di presunzione,l’art. 2729 c.c., stabilisce che il giudice non deve ammettere che presunzionigravi, precise e concordanti (2). L’interpretazione di tali requisitipuò comportare alcuni interrogativi: la maggior parte di essi, peraltro, sonoagevolmente superabili, ove non si perda di vista la sostanza e si eviti di affaticarsisu sterili questioni letterali. Tali problemi risultano in effetti notevolmentesdrammatizzati già se si prova semplicemente a capovolgere la norma:si otterrebbe un precetto secondo cui non sono ammesse presunzioni deboli,imprecise e discordanti. Il nucleo centrale di questa disposizione è, allora, ovvio:una circostanza può essere accertata in via induttiva, purché in modoconvincente.Qualche approfondimento si impone comunque. Va respinta, innanzitutto,l’opinione che intende quelle qualità come riferite ai fatti fonte dell’inferenza:le presunzioni non sono fatti, ma il ragionamento che mette in collegamentoquello noto e quello ignorato (3).Altro quesito concerne il verbo ammettere. Non si tratta di ammissibilitàin senso proprio (4). Si potrebbe discutere se si tratti della definizione delmezzo di prova, oppure di una regola di valutazione, ma la questione, come(1) Non è un caso che il tema delle presunzioni affascini giuristi di ogni epoca. Tra igiuristi meno recenti e con testi ormai oggetto del desiderio di collezionisti, brilla ad esempio,Menochius, De praesumptionibus. P.te, I. - Venetiis, 1587 e P.te, II. Venetiis, 1590 oDe Praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis, Venezia, 1590.(2) Espressioni omologhe (e derivate dal codice civile) si trovano anche nelle leggitributarie, per quanto attiene l’attività di accertamento dei fatti imponibili da parte degli uffici.(3) Sono due differenti piani da tenere ben distinti: quello dell’accertamento del c.d.fatto noto e quello dell’accertamento del fatto presunto. Tali requisiti riguardano il secondo.Lo stesso vale quanto al già citato art. 192, 2 o comma, c.p.p., dove ci si riferisce a indizigravi, precisi e concordanti. Con ciò si vuole esprimere il grado di probabilità con cui ilfatto assunto a base dell’inferenza «indica» il fatto ignorato.(4) Riferito, cioè, all’iter da seguire o a divieti da rispettarsi, per certe materie, daparte del giudice o dalla amministrazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!