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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE SECONDA 54. – Il ricorso dell’amministrazione è fondato alla luce di orientamenticonsolidati di questa Corte. Sul piano generale, deve ricordarsiche in materia <strong>tributaria</strong> è stata ritenuta la sufficienza, come provapresuntiva, di un unico indizio, preciso e grave, benché l’art. 2729, 1 ocomma, del codice civile si esprima al plurale (Cass., sez. trib., 13giugno 2005, n. 12671).Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quelloignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente chel’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fattonoto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità.Dunque, le presunzioni poste a fondamento dell’accertamentodevono ottemperare alla regola o criterio – il cui rispetto è assoggettabileal controllo giurisdizionale – dell’inferenza non necessaria,ma probabilistica (Cass. n. 9961 del 1996; n. 9782 del 1999) deifatti costitutivi della pretesa <strong>tributaria</strong> «ignoti» (possesso di redditi)da quelli «noti» (dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza).L’essenza dell’argomentazione presuntiva sta proprio nell’inferenzalogica di un fatto ignoto da un fatto noto, che non attesta il primodirettamente e completamente, ma indirettamente o parzialmente(Cass., sez. trib., 8 marzo 2000, n. 2605).Più specificamente, è legittimo l’accertamento effettuato sulla basedel consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamentenormale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni clienteadoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero questiun fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare, ragionevolmentee verosimilmente, presumere il numero di pasti effettivamente consumati,pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre dal totale deitovaglioli utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendentie l’uso da parte di camerieri e simili (Cass., sez. trib., 8 luglio2002, n. 9884).Si aggiunga, infine, che consentito l’utilizzo di «presunzioni di secondogrado», in cui si deduce da un primo fatto ignoto, il numero deicoperti e da questo fatto un terzo elemento, il reddito (Cass., 21 maggio2001, n. 6886; 6 settembre 2001, n. 11455).5. – Per le argomentazioni svolte, in accoglimento del ricorso, ladecisione gravata deve essere cassata, senza rinvio. Infatti, poiché l’accoglimentodel ricorso basato sulla riconosciuta fondatezza della censurataviolazione di legge e dal momento che non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel meritocon il rigetto del ricorso introduttivo di A.S.G.Possono essere compensate le spese dell’intero giudizio.P.Q.M. – la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata.Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio. (Omissis).

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