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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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4 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAdi procedura civile e 18, 2 o comma, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992,nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia inrelazione all’art. 360, 1 o comma, nn. 3), 4) e 5), del codice di proceduracivile, per avere la Commissione regionale omesso di pronunciaresulla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ufficio insede di gravame, unitamente a rilievi in ordine alla legittimità dell’attoimpositivo.Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, 1 o comma, lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973,2729 e 2697 del codice civile, nonché insufficiente motivazione su unpunto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 o comma,nn. 3) e 5), del codice di procedura civile, lamentando che non erastato tenuto conto di alcuni dati pacifici, quali la discordanza tra il numerodei tovaglioli inviati in lavanderia ed il numero dei pasti servitie l’incongruenza della percentuale di ricarico <strong>pratica</strong>ta dalla contribuenteed evidenziando che era legittima la ricostruzione analitica effettuatasu poste induttive e questo anche nel caso di contabilità formalmenteregolare.2. – La controricorrente A.S.G., oltre a rilevare l’erroneo riferimentoall’art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973 in quanto il presente accertamentoriguardava esclusivamente l’ufficio iva, eccepiva l’improcedibilitàdell’appello ai sensi dell’art. 52, 2 o comma, del d.lgs. n. 546 del1992 perché l’Avvocatura distrettuale non aveva chiesto la preventivaautorizzazione a proporre gravame.3. – Devono essere, innanzi tutto, delibate le questioni pregiudizialie preliminari.Va disattesa l’eccezione (sollevata dalla controricorrente) di improcedibilitàdell’appello, in quanto non preceduto dalla prescritta autorizzazione,perché il relativo gravame risulta testualmente propostoprincipalmente da «il Ministero delle finanze, in persona del Ministropro tempore».Pertanto, non può fondatamente sostenersi che il Ministero dellefinanze avesse bisogno di autorizzazione ad appellare.Deve essere, altresì, rigettata la censura di omessa pronuncia deigiudici regionali in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso(sollevata pregiudizialmente dall’ufficio in primo grado) perché talequestione può considerarsi tacitamente disattesa, comunque, assorbitadal contesto complessivo della motivazione dal momento che il ricorsointroduttivo del giudizio risulta specificamente articolato.Sempre in limine, non può essere condiviso il rilievo della controricorrentein ordine alla normativa di riferimento (iva e non irpef oilor) in quanto il tema dell’accertamento induttivo risulta disciplinatoin maniera sostanzialmente identica per le imposte dirette ed indirette.Infine, non può entrare nel dibattito processuale della presente fasela questione della definizione del ricorso alla Commissione TributariaCentrale. Su questo punto non risulta proposto ricorso incidentalecondizionato.

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