11.07.2015 Views

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Presunzioni a catena e probabilità: la Corte di Cassazione tra mitie paradossi della prova <strong>tributaria</strong> (*)In materia <strong>tributaria</strong>, è sufficiente, quale prova presuntiva, un unicoindizio, preciso e grave (ancorché l’art. 2729 del codice civile si esprimaal plurale) e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve averecarattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto dadimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canonidi ragionevolezza e probabilità.Si deve perciò ribadire che il consumo di tovaglioli costituiscesufficiente indizio per l’accertamento del reddito di un ristorante e ciòin quanto è consentito l’utilizzo di «presunzioni di secondo grado», incui si deduce da un fatto noto (il numero di tovaglioli inviati in lavanderia)un primo fatto ignoto (il numero dei coperti) e da questo fattoun terzo elemento, il reddito.Cass., sez. trib. (pres. Riggio, rel. Ruggiero), 28 maggio 2007, n.12438, Finanze c. A.S.G.(Omissis). – Fatto. – L’Ufficio iva di Lucca, in data 3 ottobre1996, notificava nei confronti di A.S.G., esercente attività di ristorazionein Viareggio, l’avviso (n. 603793 del 1996), con cui, sulla basedi nuovi elementi emersi nel corso di indagini, rettificava la dichiarazioneannuale iva per l’anno 1989.L’opposizione della contribuente veniva accolta dalla CommissioneTributaria Provinciale di Lucca che, con la sentenza n. 1/05/98, affermavache l’accertamento era fondato su astratte valutazioni.L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione TributariaRegionale di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata. Venivamotivato che: in presenza di una contabilità formalmente ineccepibileed in mancanza assoluta di contestazioni circa omesse emissioni difatture, restava una mera illazione la mancata dichiarazione di corrispettivi,fondata sul mero dato numerico dello squilibrio tra numero ditovaglioli avviati in lavanderia e coperti dichiarati; ad ogni tovagliolopoteva anche non corrispondere un pasto medio, tenuto conto dellapossibilità di consumazioni parziali o più veloci; occorreva anche considerarei tovaglioli utilizzabili dagli stessi gestori e familiari nell’arcodella giornata, nonché i tovaglioli sostituiti; per questo tipo di accertamentooccorreva la presenza di un quadro indiziario rigoroso, che tenesseconto anche di altri elementi, come le rimanenze iniziali e finali,che non erano state calcolate.Per la cassazione di questa decisione l’Amministrazione finanziariaha proposto ricorso, notificato il 31 maggio 2001, con l’articolazionedi due motivi.A.S.G. ha resistito con controricorso.<strong>Diritto</strong>. – 1. – L’Amministrazione ricorrente con il primo motivoha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 del codice

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!