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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 19In conseguenza di ciò, un esame della dinamica evolutiva di taledisciplina dimostra come gli studi di settore siano sempre più diretti aposta considerato, tra i ricavi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore;ii) per gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria anche per effettodi opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni in caso di scostamento, peralmeno due periodi di imposta, anche non consecutivi, su tre considerati, tra i ricavio compensi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore; iii) per tuttigli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria anche per effetto di opzione,in caso di scostamento, nel periodo di imposta considerato, tra i ricavi dichiaratie quelli stimati dagli studi di settore e di contestuale incoerenza rispetto aspecifici indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale (in forza del provvedimentodel 18 gennaio 2006, pubblicato in Gazz. uff. n. 30 del 6 febbraio2006, sono stati individuati quattro indici di coerenza, relativi: 1) al rapporto trail valore dei beni mobili strumentali e i loro ammortamenti; 2) alla differenza trale rimanenze iniziali e quelle finali; 3) alla differenza tra le rimanenze iniziali equelle finali relative ad opere di durata ultrannuale, 4) alle disponibilità liquidenegative), iiii) per tutti i contribuenti in contabilità ordinaria, anche per effetto diopzione, nel caso di scostamento, nel singolo periodo di imposta considerato, tra iricavi o compensi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore in presenzadi contabilità inattendibile in base ai criteri stabiliti dal d.p.r. n. 570 del 1996.Peraltro, con i commi da 407 a 411 del citato articolo unico della Legge Finanziariaper il 2005, sono state introdotte anche ulteriori ed importanti modifichenella disciplina degli studi di settore, quali, l’equiparazione dell’accertamento constudi di settore all’accertamento parziale ex art. 41-bis, d.p.r. n. 600 del 1973; difatti,in forza del novellato art. 70, 1 o comma, l. 21 novembre 2000, n. 342, gliaccertamenti in base agli studi di settore sono effettuati senza pregiudizio dell’ulterioreazione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categoriereddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’impostasul valore aggiunto. È stato, inoltre, svuotato di rilevanza, sempre con riferimentoagli studi di settore, l’istituto dell’accertamento con adesione di cui ald.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in quanto in forza del nuovo disposto del 2 o commadell’art. 70, l. n. 342 del 2000 (così come modificato dall’art. 1, 408 o comma,lett. b), l. n. 311 del 2004) l’intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2e15del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (...) degli accertamenti basati suglistudi di settore di cui al comma 1 non esclude l’esercizio dell’ulteriore azioneaccertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentementedalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dei limiti previstidall’articolo 2, comma 4, lettera a) del citato decreto legislativo n. 218 del1997 (ossia maggior reddito accertabile superiore al 50 per cento del reddito definitoe comunque non inferiore ad P 77.468,53).Dunque, senza considerare le novità introdotte con la c.d. «Manovra Prodi»,e dall’analisi delle cause di esclusione e di inapplicabilità degli studi di settore, sucui si ritornerà a breve, l’applicazione degli studi di settore da parte del contribuente,in sede di autocontrollo della congruità e della coerenza (attraverso l’utilizzosoftware denominato ge.ri.co.) al momento della presentazione della dichiarazionedei redditi, può comportare, con riferimento ai periodi di imposta pocosopra considerati, uno dei seguenti risultati: i) un’indicazione di congruità, qualoral’ammontare dei ricavi dichiarati sia uguale o superiore a quello «congruo» secondole risultanze dello specifico studio di settore; ii) l’indicazione dell’ammon-

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