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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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18 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAcomponente del reddito (i ricavi), non estendendosi, invece, alla determinazionedel reddito d’impresa nel suo complesso; tuttavia, in sensocontrario, è stato osservato (10) che, similmente agli accertamenti induttivi- extracontabili di cui al 2 o comma dell’art. 39, anche quellibasati sugli studi di settore sembrerebbero fondarsi su un sostanzialegiudizio di inattendibilità della contabilità.2. – Ambito applicativo degli studi di settoreCiò detto, prima di affrontare il problema della natura giuridicadegli studi di settore ed i connessi riflessi processuali sotto il profilodell’onere della prova (11), appare anzitutto opportuno esaminare, inbreve, l’ambito applicativo degli stessi. Quest’ultimo, infatti, a causadei continui interventi normativi in materia, negli ultimi anni è venutoprogressivamente ampliandosi (12).(10) Per tutti cfr. R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario,Milano, 2001, 557.(11) In merito a tale problematica si richiama, sin da ora, M. Versiglioni,Prova e studi settore, Milano, 2007, sul cui contributo si ritornerà infra.(12) Rammentando che per tutti quei soggetti per i quali non siano stati approvatii relativi studi di settore, continueranno a trovare applicazione i vecchi parametri,si fa presente che, per i periodi di imposta 2003 e precedenti, l’Amministrazionefinanziaria può utilizzare gli studi di settore come strumento di accertamentoi) nei confronti degli esercenti attività di impresa in contabilità semplificata,ogniqualvolta nel singolo periodo di imposta vi sia uno scostamento tra i ricavidichiarati e quelli presunti in base alle risultanze dello specifico studio di settore;ii) nonché nei confronti degli esercenti attività di impresa in contabilitàordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni, solo laddovesi sia verificato uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quellistimati in base allo specifico studio di settore per almeno due periodi di imposta,anche non consecutivi tra loro, su tre considerati. Diversamente, l’accertamentofondato sugli studi di settore, con riferimento a questi periodi di imposta, è utilizzabilenei confronti di tutti i contribuenti in regime di contabilità ordinaria (ancheper effetto di opzione) soltanto nel caso di scostamento tra i ricavi o compensi dichiaratie quelli stimati in base agli studi di settore nel singolo periodo di impostapreso in considerazione ed, esclusivamente, in presenza di una contabilità inattendibile(così come risultante dal verbale di ispezione redatto ex art. 33 d.p.r. n. 600del 1973) in base ai criteri stabiliti dal d.p.r. n. 570 del 1996 (i.e., inattendibilitàper irregolarità e inattendibilità per contraddizione con i dati direttamente rilevatiin sede di ispezione o verifica). Successivamente, questo assetto è stato ulteriormentemodificato con un’estensione del predetto ambito applicativo a tutti i contribuentiin contabilità ordinaria, in forza del disposto del 409 o comma dell’articolounico della l. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005). Inconseguenza di tali modifiche, con decorrenza dagli accertamenti relativi al periododi imposta 2004 le «nuove» condizioni per poter utilizzare in sede di accertamentogli studi di settore sono le seguenti: i) per gli esercenti attività di impresain contabilità semplificata solo in caso di scostamento, nel singolo periodo di im-

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