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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 17gli artt. 62-bis (previsione degli studi di settore) e 62-sexies, 3 o comma,d.l. n. 331 del 1993, nell’art. 10, l. 8 maggio 1998, n. 146 (modalitàdi utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento) enell’art. 2 d.p.r. 31 maggio 1999, n. 195 (adeguamento extracontabilein dichiarazione alle risultanze degli studi di settore).In particolare, in forza del 3 o comma dell’art. 62-sexies, d.l. n.331, è previsto che gli accertamenti c.d. analitico - induttivi di cui all’art.39, 1 o comma, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973 (relativamente alreddito d’impresa nonché al reddito di lavoro autonomo, in forza deldisposto di cui all’ultimo comma del medesimo art. 39) ed all’art. 54del d.p.r. n. 633 del 1972 (relativamente all’iva) possono essere fondatianche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensied i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristichee dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta,ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis delpresente decreto.Sebbene sul contenuto di questa disposizione ed, in specie, sul significatoda attribuire all’inciso gravi incongruenze si tornerà in manierapiù approfondita in seguito, per ora è sufficiente rammentare cheè proprio da questa norma che deriva, oltre la legittimazione degli ufficiad effettuare l’accertamento in base alle risultanze degli studi disettore, anche la collocazione sistematica di tale tipologia di accertamentonella categoria dell’accertamento c.d. analitico - induttivo, dicui al 1 o comma, lett. d) dell’art. 39, d.p.r. n. 600 del 1973, caratterizzatodalla determinazione induttiva solo di una componente analiticadel reddito d’impresa (9) e non già nella categoria dell’accertamentoc.d. induttivo - extracontabile, di cui al 2 o comma del medesimo articolo,caratterizzato, invece, dalla determinazione presuntiva del redditod’impresa nel suo complesso, così prescindendo del tutto dalle risultanzecontabili, in quanto inattendibili.Orbene, questa collocazione può ritenersi tendenzialmente condivisibile,in quanto anche gli accertamenti effettuati in base agli studidi settore si limitano alla determinazione presuntiva soltanto di unamenti caratterizzanti l’attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati condecreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazz. uff. entro il 31 dicembre1998, possono essere assoggettati a revisione ed hanno validità ai finidell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.(9) Si ricorda che la disciplina relativa agli studi di settore è destinata a trovareapplicazione anche nei confronti dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo;dunque, sebbene nel testo, per semplicità, si farà riferimento ai redditid’impresa, tuttavia, le considerazioni ivi svolte potranno sostanzialmente essereriferite anche ai redditi di lavoro autonomo. Difatti, pur essendo diverse le modalitàdi determinazione delle due categorie reddituali, in ogni caso anche per la determinazionedel reddito di lavoro autonomo è possibile configurare una forma didipendenza del reddito fiscale dalle risultanze contabili, tale da giustificare l’applicazionedegli studi di settore. In tal senso cfr. M. Beghin, I soggetti sottopostiall’applicazione degli studi di settore, op. cit., 648, nota n. 7.

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