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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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IL COLLO DELLA BOTTIGLIAÈ IN CASSAZIONE (*)Il processo tributario, nonostante le tante Cassandre che ne prefiguravanouna triste fine, è oggi il processo in Italia meno costoso e più celere. Almenonei primi due gradi di giudizio.Sul piano qualitativo, né tanto peggio, né tanto meglio degli altri.Sul piano della durata, che oggi costituisce valore costituzionale primario(art. 111, 1 o comma, della Costituzione), in molti casi in due o tre anni siarriva al terzo grado di giudizio. E anche se i tempi si allungano secondo lemedie calcolate dagli studi delle associazioni di categoria, la durata delle litinel merito resta un vero e proprio record. Basti pensare ai tempi biblici delprocesso civile e di quello amministrativo, per non parlare di quello penale,che sempre più spesso sfocia in vergognose prescrizioni.La riprova di ciò sta nel fatto che, per smaltire l’arretrato ancora giacentepresso la Commissione <strong>tributaria</strong> centrale, nell’ambito della Finanziaria<strong>2008</strong> si è pensato bene di «decentralizzarla» in ventuno sedi presso le Commissionitributarie di secondo grado dislocate sul territorio.Il tappoC’è comunque un «tappo», o, più elegantemente, un collo di bottiglia:quello del terzo grado di giudizio. Quando si riesce ad arrivare in Cassazionein tre anni, almeno altrettanti ne occorrono per ottenere una pronuncia dellaSuprema Corte e in specie dall’apposita Sezione <strong>tributaria</strong> per rescriptumprincipis istituita nel 1999.Come ovviarvi? Sono in atto manovre per potenziare la Suprema Corte,che, sul piano organizzativo, quanto meno, ha comunque le sue colpe. Il tentativodi un generale rafforzamento della Cassazione specie sul piano dell’autonomiafinanziaria, non sembra peraltro abbia vita facile. In ogni caso, anchese riuscito, non porterebbe a esiti risolutivi.Le prospettiveOccorre guardare in avanti. Non ha più senso oggi relegare la giurisdizione<strong>tributaria</strong> tra le giurisdizioni amministrative speciali, assieme ai Commissariper gli usi civici od organismi similari. La materia fiscale interessapiù del 50% della ricchezza nazionale. Non v’è ragione per non dar vita auna giurisdizione <strong>tributaria</strong> autonoma, costituzionalmente riconosciuta cometale, accanto alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa.Essendo stata riconosciuta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione edalla Corte costituzionale la cosiddetta translatio iurisdictionis, neppure piùhanno senso gli attuali rapporti «di forza» tra Cassazione e Consiglio di Statoe nuovi significati assume, altresì, la distinzione tra diritti soggettivi e interes-(*) Da Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2007.

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