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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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236 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAL’irragionevolezza della norma è di immediata comprensione, a maggiorragione, sottolinea l’ordinanza, perché non si limita a prorogare l’ultimo annoin scadenza all’entrata in vigore della legge (come era avvenuto con la l. n.516 del 1982), ma proroga ben cinque anni. Anche la censura di violazionedell’art. 97 è evidente: si tratta di un termine a favore solo dell’amministrazione,e in danno del contribuente che non abbia voluto (o potuto) presentareistanza di condono.I dubbi sulla legittimità costituzionale della norma sembrano fondati.Piuttosto, occorre chiedersi se una simile proroga dei termini per l’accertamentonei confronti di chi non aderisca sia istituto connaturato al condono.Non sembra che possa essere esteso a questa fattispecie quanto affermatodalla Corte nel 2002: allora, nel ribadire la propria giurisprudenza giustificatricedelle proroghe dei termini quando una situazione contingente, come ildisservizio degli uffici, possa compromettere l’attività di accertamento, affermòche una situazione di effettivo e concreto rischio di disservizio può conseguirealla gestione amministrativa del condono (n. 375 del 2002). È pur veroche in quel caso la norma sottoposta al giudizio non era quella che prorogavai termini, ma la giurisprudenza complessiva della Corte sull’istituto delcondono ci fa temere una sentenza di rigetto (sempre che la Corte ritenga laquestione ammissibile e rilevante).In sostanza, la Corte richiamerà pigramente la propria giurisprudenza sulcondono, tutta tesa a metterlo al riparo da censure di incostituzionalità, oppureavrà un qualche ripensamento?Nell’escludere la disparità di trattamento e l’irragionevolezza del condono,la Corte ha sempre affermato che il contribuente «ben avrebbe potuto liberamentedecidere, secondo un personale giudizio di convenienza, di rimanereassoggettato all’ordinario sistema di accertamento o di chiedere che quellasua pendenza venisse definita col predetto particolare procedimento automatico»(n. 172 del 1986).Ma con la proroga dei termini per l’accertamento in caso di mancataadesione, la libertà di scelta del contribuente viene meno; anche perché «l’ordinariosistema di accertamento» viene sconvolto. Di qui l’importanza dellaquestione, che la Corte risolverà con l’occhio attento alle necessità dell’Erario.Quindi la decisione dipenderà, presumibilmente, dalla considerazionedell’entità degli interessi in gioco, vale a dire dagli avvisi di accertamento annullabiliper una eventuale incostituzionalità della proroga dei termini. È probabileche per avere una valutazione definitiva sulla legittimità del condonofiscale dal punto di vista dei principi generali, si debba attendere la giurisprudenzadella Corte di giustizia (anche se questa non è insensibile ai risvoltipratici delle questioni esaminate).ENRICO DE MITA

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