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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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CONDONI A RISCHIO SULLAPROROGA DELLE VERIFICHE (*)Il condono torna sotto i riflettori. E questa volta, a puntare il dito controquello che abbiamo definito come la negazione del diritto tributario, è la giurisprudenza.Mentre si attende di conoscere le conclusioni dell’Avvocato generalepresso la Corte di giustizia nella causa che vede opposti CommissioneUe e Governo italiano (sulla legittimità comunitaria del condono, per la parteriguardante l’iva), viene sollevata una interessante questione di costituzionalitàdella l. n. 289 del 2002, istitutiva, appunto, degli ultimi condoni.La norma di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità alla Corte èl’art. 10 di detta legge, il quale proroga i termini per l’accertamento «per icontribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7a9della presente legge»: in sostanza, per tutti coloro che non hanno aderito alcondono.Come la definisce l’ordinanza di rimessione, si tratta di «una vera e propriaimposizione a presentare istanza di definizione, altrimenti...» (Comm.trib. prov. Cosenza, n. 141/11/07, in Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2007, nonancora pubblicata in Gazzetta).La questione di legittimità costituzionale è sollevata con riferimento agliartt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché ad alcune disposizioni dello Statutodel contribuente, del quale viene ricordata la giurisprudenza della Cassazionetesa ad affermare la nozione di «principi generali dell’ordinamento tributario»per alcune norme dello Statuto (n. 17576 del 2002).Ora, potrebbe essere giunto il momento per la Corte di pronunciarsi sullaportata dello Statuto, anche perché, oltre alla giurisprudenza citata dall’ordinanzadi Cosenza, ve n’è altra che si è spinta oltre: con le sentenze nn.7080 del 2004 e 21513 del 2006, la Cassazione ne ha dato una portata <strong>pratica</strong>di «quasi legge costituzionale».Ma se le argomentazioni della Cassazione possono essere delle buonemotivazioni per le decisioni prese su singole questioni, non sembra possanoriformulare la gerarchia delle fonti del nostro ordinamento: lo Statuto, leggeordinaria, può sempre venire modificato o derogato da una legge successiva.Abbiamo sempre sottolineato che sarebbe opportuna una decisione dellaCorte costituzionale che avalli il rilievo costituzionale dello Statuto. E l’occasionepotrebbe essere data da questa ordinanza: solo la Corte, infatti, potrebbedare conforto alla tesi della Cassazione circa questa nozione di principi costituzionaliin senso ampio, che, per quanto suggestiva, rimane in parte discutibile.Prescindendo comunque dallo Statuto, l’ordinanza di Cosenza solleva laquestione di costituzionalità della proroga dei termini operata dal condonocon riguardo ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.(*) Da Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2007.

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