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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 221Resta, peraltro, assolutamente negativo il giudizio in merito alleforme adoperate dal legislatore ai fini delle riforme. L’abuso della decretazionedelegata e d’urgenza, l’eccessiva proliferazione degli interventilegislativi, il mancato rispetto dei principi costituzionali e statutari,la continua rielaborazione di testi normativi non ancora acquisitied appena messi alla prova nella loro <strong>pratica</strong> attuazione, finiscono perscreditare ogni intenzione chiarificatrice ed ogni volontà di semplificazione,determinando involontari, ma innegabili, difetti di coordinamentoche impongono nuovi interventi e causano, dunque, l’insorgeredi nuove difficoltà. In definitiva, sino a quando il legislatore non decideràdi prendere con maggiore serietà l’impegno di garantire la legittimitàed il coordinamento delle leggi, non sarà possibile neppureun corretto esercizio della funzione della Suprema Corte. È ancora recentel’affermazione del segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati(ANM): «la Cassazione... più produce sentenze e meno produceil bene giuridico che le si chiede di assicurare, ossia la certezza deldiritto. I magistrati della Cassazione oggi chiedono alla politica interventilegislativi, ma confidano soprattutto in se stessi e sulla capacitàdi autoriforma della Corte» (174). Affermazione che è certamente sintomaticae che può serenamente essere decontestualizzata per il suoinnegabile valore generico. Nella fattispecie si è osservato che dallacontinua e disordinata azione legislativa discende una perpetua e frustrantenecessità di adeguamento da parte della Suprema Corte e chequest’ultima, non potendo svolgere correttamente la propria funzionedi nomofilassi, è costantemente «spinta» a trascenderla ed a confidarenelle proprie «capacità di riforma», ma così facendo essa rischia ditrascendere anche i limiti delle proprie funzioni istituzionali, creareulteriore disorientamento e provocare nuova «incertezza». Da qui i rischi,in termini di chiarezza, tali da mettere in discussione anche lepoche certezze necessarie ed acquisite, senza peraltro risolvere i dubbigià prospettati.Appare evidente la volontà del legislatore, inevitabilmente influenzatadal confronto con il diritto comunitario, di adottare una definizionedi giurisdizione per materia, tralasciando la tradizionale distinzionetra le situazioni di diritto soggettivo e quelle d’interesse legittimo(175). Questa scelta corrisponde a condivisibili esigenze di speciamulativamenteall’atto consequenziale ritualmente notificato, inGT - Riv. giur.trib., 2001, 356 ss.(174) ANSA del 22 giugno 2007, affermazioni del segretario, N. Rossi, all’assembleagenerale dell’ANM.(175) Distinzione che, tuttavia, riemerge a volte nel dirimere questioni digiurisdizione tra giudice amministrativo e giudice tributario. Così nella recentedecisione del t.a.r. Basilicata, sez. II, 21 giugno 2007, n. 498, dep. il 12 luglio2007, in Fisco, 2007, 5387 ss., si riconduce alla cognizione del giudice amministrativola controversia sollevata dal concessionario della riscossione avverso ilprovvedimento di divieto, comminato dal Garante del contribuente, in relazione

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