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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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220 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAeffettuato tramite lo stesso d.l. n. 223 del 2006 (171) con il quale sonostate disposte le modifiche incidenti sull’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992,alle quali si è già accennato. Appare razionale, pertanto, ritenere che illegislatore agisca, per quanto in modo spesso affrettato, con l’intenzionedi attuare un preciso disegno che deve essere ricavato dall’interaazione condotta e che non può essere ritenuto casuale o, peggio, «dissociato»,almeno sino a prova contraria.Nondimeno, rilevatasi non infondata la possibilità di legittimare,anche sostanzialmente, gli interventi legislativamente operati, occorreconsiderare che questi interventi continuano a costituire un problemainterpretativo non agevolmente superabile per la Cassazione le cuipronunce, anche in materia di estensione dei c.d. «limiti interni»(172), potrebbero essere considerate, in certa misura, rappresentativedi un ermeneutica intesa al superamento dei limiti connaturati allagiurisdizione <strong>tributaria</strong> (173).(171) Con l’art. 36-bis, 7 o comma, lett. a) eb), del d.l. n. 223 del 4 luglio2006 che ha modificato il 3 o e5 o comma dell’art. 3 del d.l. n. 12 del 2002. È venutomeno, di conseguenza, il riferimento al d.lgs. n. 472 del 1997 (disciplina generaledelle sanzioni amministrative tributarie), mentre diviene applicabile la l. 24novembre 1981, n. 689 (legge generale sulle sanzioni amministrative), a normadella quale, ex art. 22-bis la competenza a trattare le liti insorte spetta all’Ago(autorità giudiziaria ordinaria).(172) Solo per abbozzare un riferimento ai casi più «eclatanti» si pensi allepronunce in tema di autotutela (sez. un. n. 16776 del 2005; sez. un. n. 7388 del2007), censurabili e censurate, peraltro, in base a diversi ordini di ragioni ed all’affermazionedella giurisdizione <strong>tributaria</strong> in tema di liti tra sostituto e sostituito(sez. un. n. 23019 del 2005). Il problema dell’eventuale superamento dei c.d. «limitiinterni» non attiene strettamente alla definizione della giurisdizione delleCommissioni quanto alle peculiarità delle forme introduttive del rito impugnatorioalla stregua degli artt. 10 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992.(173) Si è già fatto cenno a diverse sentenze, recenti, attraverso le quali laCassazione ha dimostrato un orientamento piuttosto costante nel ritenere possibilel’impugnazione di fronte alle Commissioni anche di atti estranei all’elencazionetassativa di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (in particolare si è rinviato aCass., sez. trib., n. 21405 del 2007 e Cass., sez. un., n. 11082 del 2007). In veritàin altri casi l’indirizzo della Suprema Corte è stato più prudente (e convincente).Così Cass., sez. trib., n. 18972 del 2007, in Fisco, 2007, 5511, ha giustamenteutilizzato un iter ragionativo che sarebbe, forse, utile anche nell’aggirare il problemadella mancanza di atti impugnabili: l’eventuale omessa notifica di un attopresupposto (ma potrebbe essere utilizzata la stessa soluzione in presenza di unatto presupposto non compreso tra quelli autonomamente impugnabili) non pregiudicail contribuente poiché allo stesso sarà sempre possibile far valere i vizidell’atto non notificato (o non impugnabile) con l’impugnazione del successivoatto dipendente sul quale quei vizi hanno inciso. Lo stesso orientamento si riscontrain Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412, in Boll. trib., 2007, 1555 ss., concommento di Ferlazzo Natoli - Ingrao, Nullità degli atti successivi non precedutidalla notifica degli atti presupposto. Sul tema si rinvia, altresì, all’approfondimentospecifico in Glendi, Impugnazione dell’atto presupposto non notificato cu-

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