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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 219due norme: l’art. 3, 3 o comma, d. l. n. 223, del 4 luglio 2006, a normadel quale le sanzioni in questione erano irrogate dall’Agenzia delle entrate;il 1 o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che dispone appartenerealla giurisdizione <strong>tributaria</strong> le controversie aventi ad oggetto«sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari». Orbeneè pacifico, almeno per la Corte di Cassazione (168), che le sanzionidi cui trattasi non sono poste in relazione alla violazione di normedi natura <strong>tributaria</strong>, ma dal coordinato disposto delle norme testèrichiamate le sezioni unite della Corte si erano ritenute autorizzate, senon obbligate, a far discendere la giurisdizione <strong>tributaria</strong> (169). In veritàanche un’interpretazione letterale della norma (art. 2) non avrebbedovuto condurre a tale conclusione, considerato che nella sua formulazionedi chiusura essa si riferisce espressamente ad «ogni altro accessorio»riallacciandosi, dunque, all’oggetto della giurisdizione identificatonei «tributi di ogni genere e specie». L’accessorietà delle sanzioni,rispetto alla materia <strong>tributaria</strong>, avrebbe, pertanto, dovuto evincersicomunque. Il legislatore, ad ogni modo, è così poco propenso adestendere la giurisdizione <strong>tributaria</strong> al di fuori della materia che le èpropria, che ha risolto la questione attribuendo la competenza, in relazioneall’irrogazione delle sanzioni, alla Direzione provinciale del lavoro.In ragione della nuova competenza deve, dunque, escludersi lagiurisdizione <strong>tributaria</strong> in materia di sanzioni per il lavoro «sommerso»,come non ha mancato di rilevare la stessa Agenzia (170). Sembrainteressante notare, altresì, che l’intervento legislativo de quo è stato(168) Nella già più volte richiamata, ordinanza n. 2888 del 2006, la Corteosserva: «natura <strong>tributaria</strong> non può certamente riconoscersi alle disposizioni in temadi registrazione dei lavoratori occupati, e ciò in considerazione delle più generalifinalità perseguite con i provvedimenti volti a favorire l’emersione del lavoroirregolare, cui l’obbligo di registrazione dei lavoratori impiegati è legato da rapportodi strumentalità».(169) In verità alla stessa conclusione era pervenuta anche l’Agenzia delleentrate e parte della dottrina. Cfr. circ. n. 56/E, del 20 giugno 2002, in Fisco,2002, 3784; Cicala, La giurisdizione <strong>tributaria</strong>, inFisco, 2005, 2049. Anche inquest’ipotesi, pertanto, sorgono problemi afferenti alla perpeutatio iurisdictionis,che andrebbero risolti, a norma dell’art. 5 c.p.c., in virtù del precedente indirizzointerpretativo della Corte, se non anche del previgente testo normativo, oppuredovrebbero condurre alla traslatio iudicii nei confronti del giudice al quale il legislatoreha, di fatto, attribuito la giurisdizione. Vedi infra, 30, nota 87. Secondo isostenitori della soluzione della perpeutatio iurisdictionis la giurisdizione delleCommissioni tributarie, dovrebbe persistere anche nel caso in cui alla data di entratain vigore della l. 4 agosto 2006, n. 248, con la quale come più volte ricordatoè stata attuata la conversione del d.l. n. 223 del 2006, fosse stata già irrogata lasanzione, sebbene l’impugnazione venga proposta successivamente a tale data. Intal senso: Carinci, Le controversie conoscibili dal giudice e gli atti impugnabili,pubblicazione sul web a cura della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, Corsodi Alta Formazione per Giudici Tributari, per l’A.A. 2006/2007, 11 e 12.(170) Con la circ. n. 28/E, del 4 agosto 2006, in Fisco, 2002, 4931.

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