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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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218 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAulteriore aspetto, di sicuro interesse è opportuno rilevare che dalle modificheintrodotte negli anni ’90 traspariva, con sufficiente chiarezza,un’intenzione legislativa intesa a tramutare in entrate patrimonialiquelli che sino ad allora erano stati tributi. In quest’ottica, che s’inserivain un preciso contesto di scelte economico/giuridiche, tendenti aduna privatizzazione e commercializzazione del tributo ed in particolaredella «finanza locale» (167), si è mossa la successiva produzione ministeriale,amministrativa e giurisprudenziale e, di certo, l’intervenutaassegnazione alla giurisdizione delle Commissioni si pone, invece, inaperto contrasto con questa visione che oggi, probabilmente, si deveintendere almeno in parte superata, ma sulla quale il legislatore avrebbedovuto intervenire con maggiore chiarezza e sistematicità.In favore delle tesi suesposte, tendenti a circoscrivere la portatainnovativa degli interventi legislativi sull’ambito della giurisdizione<strong>tributaria</strong>, milita, comunque, una valida e globale visione dell’azionelegislativa stessa nello specifico settore. Non sembra che, da questacorretta premessa, discenda realmente una voluntas legislativa orientataad ampliare i limiti della giurisdizione <strong>tributaria</strong> oltre misura quanto,piuttosto, la volontà di fare chiarezza e portare a pieno compimentola giurisdizione stessa, sempre nel rispetto dei limiti che le sonopropri. Emblematico, in tal senso, è l’intervento legislativo operato inmateria di sanzioni per il lavoro «sommerso». Di fronte ai dubbi sorti,in merito alla possibile giurisdizione del giudice tributario sulle controversieriguardanti l’applicazione delle sanzioni in esame, la sceltadel legislatore non è certo stata quella di avallare un’interpretazioneevolutiva. I dubbi erano determinati dall’interpretazione coordinata didenziali; non indicano la possibilità, i termini e l’autorità cui rivolgersi perl’eventuale impugnazione. È pur vero, tuttavia, che la sezione <strong>tributaria</strong> della Cassazione– con sentenze del 25 febbraio 2005, nn. 7708 del 2005, 7311 del 2005 e7312 del 2005 – ha considerato irrilevanti tali peculiarità qualificando, comunque,l’avviso bonario relativo al pagamento della TARSU quale «atto di accertamentoe/o liquidazione», costituendolo come atto autonomamente impugnabile, in quantorecante elementi considerati sufficienti a tal scopo: «data di emissione, tassa, annodi riferimento, intestatario, ubicazione dei locali, destinazione, superfici imponibili,tariffe, importo totale con la relativa suddivisioni in rate, termine per il pagamento,revisione delle sanzioni anche se non quantificate». Più recentementeCass., sez. trib., n. 21405, depositata l’8 ottobre 2007, in Il Sole 24 Ore, del 28ottobre 2007, 29, ha ribadito che la tassatività degli atti impugnabili «non escludela facoltà del contribuente di impugnare anche atti diversi» ammettendo la possibilitàdi adire il giudice tributario anche con l’impugnazione del semplice invitoal pagamento, purché contenente una pretesa <strong>tributaria</strong> «compiuta e definita».Confermando, pertanto, il proprio orientamento (si veda anche Cass., n. 11082 del2007 già ricordata). Al riguardo ancora oltre.(167) Al riguardo, nel 1996, la Commissione Gallo, di studio per il decentramentofiscale, osservava: «il prelievo imposto per il finanziamento del servizio,comunque lo si chiami, partecipa dei caratteri che la dottrina ha sempre attribuitoalla tassa. Ciò non impedisce di dargli un altro nome: si tratta di stabilire in qualmodo si ritiene di regolare il servizio».

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