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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 2177. – ConclusioniIn generale, dunque, si è tentato di offrire una confortante ricostruzioneinterpretativa che consentirebbe di salvare la legittimità degliinterventi legislativi operati e che tende a minimizzare i difetti dicoordinamento, pur ricorrenti e, certamente, causati dall’eccessivo interventismodi cui si diceva in premessa. Ovviamente, come più volterilevato, le valutazioni sin qui condotte non esauriscono l’ambito d’indagine,cui è necessario sottoporre la nuova giurisdizione <strong>tributaria</strong>, alfine di sostenerne la legittimità. Seri ostacoli si riscontrano nel momentoin cui l’affermata natura <strong>tributaria</strong> delle entrate sottoposte allagiurisdizione <strong>tributaria</strong> si ponga a confronto con l’assoggettamentodelle stesse ad Iva che, pure, era stato espressamente previsto (164)proprio con riferimento alla Tia ed al canone per lo scarico e depurazionedelle acque reflue, entrate che, per natura, manifesterebberomaggiormente una natura <strong>tributaria</strong> rispetto alle altre. È evidente chel’applicazione dell’iva è conciliabile solo con l’assegnazione della naturacorrispettiva e patrimoniale dell’entrata e confligge con l’affermazionedella natura <strong>tributaria</strong> (165).Non si può, dunque, che condividere la necessità d’interventichiarificatori da parte del legislatore sopratutto perché, pur volendosorvolare sull’aspetto della soggezione all’iva, resta – ed acquisiscemaggior rilevanza – l’impasse rappresentata dalla «possibile» carenza,in relazione alle entrate considerate, di atti impugnabili, a norma dell’art.19 d.lgs. n. 546 del 1992. Mancanza che, tuttavia, solo nella misurain cui finisca col tradursi in effettiva e sostanziale impossibilità diaccesso ed esercizio della tutela giurisdizionale, si manifesterebbe apropria volta come costituzionalmente illegittima per contrasto con gliartt. 24 e 113 Cost. (166). Tralasciando l’approfondimento di questo(164) Con d.m. n. 370, del 24 ottobre 2000: Regolamento recante particolarimodalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuentiche gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il serviziodi fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta,da emanarsi ai sensi degli artt. 22, 2 o comma, e 73, 1 o comma, del d.p.r.26 ottobre 1972, n. 633.(165) Cfr. Lovisetti, Ampliata la giurisdizione <strong>tributaria</strong> sulle entrate locali,cit., 191 e nota 10.(166) Al riguardo si rinvia a: Batistoni Ferrara, Gli atti impugnabili nel processotributario, retro, 1996, I, 1109 ss.; Muscarà, Atti impugnabili tra vecchio enuovo contenzioso tributario e prospettive di riforma, inRass. trib., 1994, 1506ss.; Lupi, Gli atti impugnabili dopo l’accantonamento del nuovo contenzioso: doveeravamo rimasti, inRass. trib., 1994, 1520 ss. ed a successivo e sperato approfondimentospecifico. In relazione alle specifiche entrate, in ogni modo, si evidenziain effetti l’inadeguatezza delle fatture o degli avvisi di pagamento, inquanto avvisi bonari, quali atti impugnabili assimilabili all’avviso d’accertamento.Codesti atti anche laddove contemplino l’intimazione di pagamento sono, di norma,privi di motivazione; non vengono ritualmente notificati entro termini deca-

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