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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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216 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAriale n. 10 del 17 marzo 1994, aveva chiarito che anche «il serviziodelle pubbliche affissioni rappresenta un servizio che riveste naturapubblicistica a fronte del quale deve essere corrisposto il relativo «tributo»;pertanto, tale diritto ha natura <strong>tributaria</strong>» (161). Si è già rilevatoche la formula con la quale l’entrata è stata assegnata alla giurisdizione<strong>tributaria</strong>, come in quasi tutti i restanti casi, è anche qui imprecisa.A prescindere dalle considerazioni già svolte in merito a tale problemaè opportuno notare che, nel caso di specie, il testo normativo riportaun espresso riferimento sia all’imposta che al canone (162) chenon lascia particolari dubbi sull’intenzione legislativa di includere nellagiurisdizione speciale anche le controversie relative al Cimp. In veritàsi riscontra un’innegabile continuità, negli elementi fondamentali,quali il presupposto, tra il Cimp e la precedente imposta comunale.Continuità che conduce a ritenere fondata la possibilità di assegnareall’entrata la stessa natura fiscale già assegnata in precedenza all’impostaed al diritto sulle pubbliche affissioni. In fondo si tratta dellostesso servizio «che riveste natura pubblicistica».È pur vero, tuttavia, che l’entrata in questione, essendo semprestata strutturata in corrispondenza alla concessione di autorizzazioniper l’installazione di mezzi pubblicitari, trae origine dalla richiesta,non necessitata, di un servizio che il Comune, peraltro, non è obbligatoa fornire e che, nel caso specifico, potrebbe anche rifiutare. Allastregua di tali elementi parrebbe, pertanto, attagliarle più una naturapatrimoniale che una <strong>tributaria</strong>. Nondimeno, tale circostanza non distinguee caratterizza il Cimp rispetto alla precedente imposta sullapubblicità pertanto, se essa non è stata considerata talmente rilevanteda determinare l’esclusione della natura <strong>tributaria</strong> in relazione all’imposta,non dovrebbe poter essere considerata determinante neppure inconfronto al canone al quale, in definitiva, è possibile assegnare lastessa natura <strong>tributaria</strong>. Occorre, infatti, considerare che la tariffa è determinatain considerazione di fattori estranei ad un rapporto sinallagmatico,quali le caratteristiche urbanistiche, l’impatto ambientale, l’incidenzain zona d’interesse turistico, l’insistenza su bene pubblico oprivato, la regolare od abusiva installazione. Si tratta di indici ad evidentecarattere autoritativo, connessi alla tutela pubblica dell’ambientee del decoro urbano. Indici che non possono essere ignorati ai fini dell’esattaidentificazione della natura giuridica dell’entrata (163).(161) La stessa circolare precisava: «Conseguentemente, l’entrata relativa alservizio di pubbliche affissioni non deve considerarsi rilevante agli effetti dell’iva».(162) Per l’inciso che qui interessa il 2 o comma dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del1992 afferma la giurisdizione <strong>tributaria</strong> su le controversie «attinenti l’imposta o ilcanone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».(163) In senso conforme Fichera, L’oggetto della giurisdizione <strong>tributaria</strong>,op. cit., 1097.

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