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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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PARTE PRIMA 215aspetto che incide, pertanto, la novella del 2006 quando, invece, richiamala condizione della effettiva produzione di rifiuti, pur non modificandoin alcun modo il resto della norma. È altresì vero, tuttavia,che anche in questo caso non si fa riferimento all’effettivo uso od allarichiesta del servizio, quanto piuttosto ad un aspetto oggettivo checonsiste nella «produzione di rifiuti». Dare rilevanza a questo elementopotrebbe sembrare funzionale ad una ricostruzione sistematica nonfiscale, ma tale soluzione non è necessitata. Occorre rilevare, difatti,che ai sensi dei commi 2 o e4 o dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, latariffa solo parzialmente è commisurata ai rifiuti prodotti ed al finedella sua quantificazione il 2 o comma dell’articolo in esame prevedeche si tenga «anche conto di indici reddituali», che ben poco hanno ache vedere con il prezzo di un servizio. Allo stesso modo il 7 o comma,dell’art. 238 in esame, prevede che «nella determinazione della tariffapossono essere previste agevolazioni che tengano conto di indicireddituali». Potrebbe essere di conforto ad un’interpretazione <strong>tributaria</strong>dell’entrata, così come rimodellata, la previsione di cui al 12 o commadell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, laddove si prevede che la riscossionedella tariffa possa essere «effettuata secondo le disposizioni deld.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, mediante convenzione con l’Agenziadelle entrate». La riscossione secondo il modello fiscale, che avrebbepotuto considerarsi non ammessa in base al 13 o comma dell’art. 49d.lgs. n. 22 del 1997, non può avere valore determinate, ma di certonon contraddice l’attribuzione di una natura fiscale all’entrata. Anchein questo caso, pertanto, pur non sussistendo una stringente necessitàdi ricondurre la nuova entrata nell’ambito tributario, essendo essa fruttodi elaborazione successiva rispetto alla riforma processuale, la possibilitàdi accedere a tale soluzione appare, comunque, pregevole edapprezzabile. In definitiva se, come premesso, la terminologia impiegatadal legislatore nel rimodulare l’entrata non può avere valore preponderantee, certamente, non ha significato in assoluto la terminologiautilizzata nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 546del 1992, anche in relazione alla nuova tariffa per la gestione dei rifiutiurbani è possibile concludere che, trattandosi di manifestazione diparafiscalità, essa rappresenti un’entrata di natura <strong>tributaria</strong>.L’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, dicui all’art. 1 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, in seguito resi alternativial canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), dicui all’art. 62 d.lgs. n. 446 del 1997, sono sempre stati considerati entratedi natura fiscale. In tal senso, risolvendo ogni dubbio (160), eraintervenuta la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate, n. 25/E del 5febbraio 2003, la quale, richiamando la precedente circolare ministe-(160) Giacché è palese che l’imposta sulla pubblicità, in quanto tale e perespressa previsione legislativa, ha natura <strong>tributaria</strong> (artt. 5/10, d.lgs. n. 507 del1993), il dubbio poteva sorgere solo in relazione al diritto sulle pubbliche affissioni.

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