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Diritto e pratica tributaria n° 1-2008 - Shop WKI

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214 DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIAva essere determinata in modo da agevolare i nuclei familiari numerosi,finalità tipicamente di politica fiscale redistributiva che contrastatotalmente con la concezione sinallagmatica, in base alla quale al numerosuperiore dei detentori dei locali, corrispondendo necessariamenteuna maggiore produzione di rifiuti, dovrebbe conseguire un aumentodei prezzi di tariffa. In definitiva, dunque, la struttura e disciplinadella tariffa Tia, sono sempre apparse in rapporto di rilevante continuitàrispetto alla tassa previgente, al punto che l’osservazione della SupremaCorte a proposito dell’indiscussa natura <strong>tributaria</strong> della Tarsusarebbe stata, forse, sufficiente a confermare l’identica natura della Tiase non fossero nel frattempo intervenute le contrapposte, già richiamate,interpretazioni della stessa Corte di Cassazione (159).La nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani manifesta, anch’essa,chiaramente una considerevole continuità con la Tarsu e laTia, tuttavia non mancano elementi innovativi che non agevolano la riconduzionedell’entrata alla natura <strong>tributaria</strong>. Se si pone a confronto il3 o comma dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 con il 1 o comma dell’art.238 d.lgs. n. 152 del 2006 si evidenzia una prima rilevante differenza.La normativa Tia non specificava che il pagamento fosse dovuto soloda parte di chi «produce rifiuti», mentre la nuova normativa prevedeespressamente tale condizione. La questione potrebbe sembrare secondaria,in quanto la condizione avrebbe dovuto ritenersi implicitamenterichiesta anche nell’ambito della precedente regolamentazione, ma cosìnon è. Si è già osservato come la Tia e la Tarsu non prevedessero larichiesta o l’effettivo utilizzo del servizio essendo tenuto al pagamento«chiunque occupi oppure conduca locali». Da questo dato normativoera legittimo trarre argomento a favore della tesi <strong>tributaria</strong> poiché laTia e la Tarsu apparivano commisurate ad una capacità contributiva,consistente nella detenzione immobiliare senza che vi fosse alcun riferimentoall’effettivo uso del servizio che avrebbe, al contrario, condottoa ritenere preponderante l’aspetto corrispettivo. È proprio su questoL’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, atti del convegno, I 70 anni di<strong>Diritto</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>tributaria</strong>, 2000, 480. Si osservi, tuttavia, che la Tia prevede lapossibilità di ottenere la riduzione dell’esborso in relazione all’ammontare effettivodei rifiuti avviati al riciclo.(159) Con tutto ciò sussistevano innegabili e rilevanti differenze, specie conriferimento all’assenza di norme riguardanti l’accertamento, le sanzioni ed il contenzioso,se si esclude la sola attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni.Le più rilevanti differenze, tuttavia, si rinvenivano nell’individuazione dell’attoimpugnabile e del soggetto attivo. La Tarsu individuava come enti impositori iComuni viceversa la Tia, prevedeva che gli Enti locali, una volta istituita e regolamentatala tariffa, demandassero ad un «gestore» l’applicazione del servizio(art. 49, 8 o comma, d.lgs. n. 22 del 1997). La circostanza era rilevante poiché potevacondurre ad escludere che la Tia costituisse esercizio della potestà impositivadell’ente locale e, comunque, si rifletteva sull’effettività della tutela giurisdizionaleladdove si consideri il limite, di cui all’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992, costituitodall’esigenza che una delle parti del giudizio sia pubblica.

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